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9 Settembre 2026

Sanatoria irregolarità formali 2023 legge bilancio 2023 Tregua fiscale

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Slitta dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 la scadenza per il versamento dei 200 euro per periodo di imposta. Resta ferma al 31 marzo 2024 la data entro cui versare la seconda rata e rimuovere le irregolarità, adempimento richiesto per il perfezionamento della procedura.


l’intero importo, o della prima rata.

La sanatoria delle irregolarità formali 2023, è regolata dai commi da 166 a 173 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (la cosiddetta Legge di bilancio 2023).

La sanatoria riguarda quelle violazioni formali, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:
-per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa,
-non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.

Di seguito un elenco esemplificativo, non esaustivo, delle violazioni formali sanabili:

-il tardivo invio delle fatture elettroniche (articolo 6, comma 1, Dlgs. 471/1997) e dei corrispettivi elettronici;

-la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
-l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
-omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
-l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
-omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
-omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
-erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
-la violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
-tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);

Resta fuori dal perimetro di applicazione ad esempio, l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, dal momento che l’omissione risulta rilevante ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

Perfezionamento della regolarizzazione
La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni (entro il 31 marzo 2024) e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
È il contribuente che sceglie quanti e quali periodi d’imposta regolarizzare.

Il pagamento può essere effettuato in due modalità:

-in un’unica soluzione entro la scadenza del 31 ottobre 2023 (era 31 marzo 2023);
-in due rate entro il 31 marzo 2023 e 2024.

La rimozione delle irregolarità formali va invece effettuata entro il 31 marzo 2024.

Si rammenta inoltre che con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, qualora queste siano oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) sono prorogati di due anni (in deroga all.art.3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Codice tributo da utilizzare
Codice tributo TF44 regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022) da indicare nella sezione Erario del modello F24.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni). In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

E’ possibile avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tutti i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a seguito della tregua fiscale, sono stati stabiliti dalla Risoluzione AdE n.6/E del 14 febbraio 2023.

Promemoria delle principali scadenze fiscali dell’anno 2023

Tregua fiscale 2023:

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023

Sanatoria irregolarità formali 2023 legge bilancio 2023

Ravvedimento operoso speciale entro 31 marzo 2023

Rottamazione quater

L’Amministrazione finanziaria ha confermato che sono regolarizzabili sia l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza che l’omesso invio di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta. Si precisa che l’invio delle fatture elettroniche oltre i termini previsti dalla norma può costituire violazione sostanziale o formale. Come precisato dalla Circolare 6/E del 20 marzo 2023 (punto 2.2) la violazione è formale nel caso in cui ricorra il caso di “fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta”. Per quanto riguarda la rimozione delle irregolarità, nel caso di tardivo invio delle fatture elettroniche, se le steste sono state tutte trasmesse – anche se in ritardo – non vi è alcuna irregolarità da rimuovere.

Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance che si riferisce all’invio effettuato in ritardo di una serie di fatture o corrispettivi, per le quali, tuttavia, l’IVA è sempre stata correttamente liquidata e versata, si consiglia di aderire alla sanatoria e una volta effettuato il versamento comunicare all’Agenzie delle Entrate l’avvenuta regolarizzazione, utilizzando il canale CIVIS o gli ulteriori canali indicati nella comunicazione di compliance.

 

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