Oggetto: Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Software protetto da copyright 4.1.1 pagina 28 Circolare n. 5/E 2023
Per “software protetto da copyright”, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto di autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
La prova della esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione, resa nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. citato, attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
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Attenzione per usufruire del “meccanismo premiale” (ex comma 10 bis art.6 DL 146/2021) serve la registrazione alla SIAE
Il “meccanismo premiale” (art. 6 comma 10-bis del DL 146/2021) prevede la possibilità di applicare la maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione dell’intangibile, purché sostenuti negli otto anni precedenti a quello in cui viene rilasciato il titolo di privativa industriale. Il periodo di recapture del meccanismo premiale si estende quindi anche ai periodi antecedenti a quello di entrata in vigore della norma (2021).
Per quanto riguarda i “software”, il titolo della privativa industriale – ribadiamo per usufruire del solo meccanismo premiale – è stato identificato con la registrazione del software presso la SIAE.
Nel caso invece di fruizione ordinaria dell’agevolazione, vale a dire nel caso di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright nel corso del medesimo periodo d’imposta, la prova dell’esistenza del bene immateriale, secondo l’Agenzia delle Entrate può risultare da una dichiarazione sostitutiva.
Paragrafo 4.3 Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale
In riferimento al software dunque, si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene tra le opere dell’ingegno. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta registrazio n e presso altri enti o organismi pubblici purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE.
Per quanto attiene alla fruizione dell’agevolazione in via ‘ordinaria’, si rinvia quanto precisato al paragrafo 4.1.1.
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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