L’Imu 2022 effettivamente pagata – criterio di cassa – per gli immobili strumentali delle imprese è deducibile al 100% ai fini delle imposte sui redditi. L’imposta continua ad essere indeducibile ai fini Irap.
L’articolo 3 D.L. 34/2019 ha previsto la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa nelle seguenti misure:
50% per il periodo d’imposta 2019,
60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021,
70% per il periodo d’imposta 2022
100% a partire dal 2023.
In seguito l’articolo 1 della L. 160/2019 ha anticipato la deduzione integrale dell’Imu a partire già dal periodo d’imposta 2022.
Si ricorda che per quel che riguarda gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) delle imprese individuali, gli stessi devono essere indicati nelle scritture contabili (nel libro inventari o in quelli dei beni ammortizzabili a seconda del regime contabile adottato) affinché possano essere considerati strumentali.
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