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10 Settembre 2026

Art. 3 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d’impresa

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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (G.U. n. 38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6). 

Capo II Principi generali

Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza
Art. 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa

1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2. – ATTENZIONE OBBLIGO DI LEGGE !!!!

Imprenditori, attenzione: la check list per la crisi d’impresa è obbligatoria!

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

 

L’obbligatoria check list operativa della composizione negoziata per le PMI e per i revisori

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2:

Titolo II Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (2)

Capo I Composizione negoziata della crisi
Art. 12. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa
Art. 13. Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto
Comma 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Alcune delle domande obbligatorie a cui bisogna rispondere:

1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale?

1.4. L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI)

1.5. L’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?

3.3. L’organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall’imprenditore sia completo e adeguato?

3.9. Il piano appare credibile? Stiamo parlando dell’obbligatorio piano industriale che l’imprenditore deve avere e monitorare !!!

 

Cosa fare per migliorare gli assetti aziendali

Audit volontaria per l’Adeguatezza dei tuoi Assetti Aziendali

Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi

Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali

Check list operative adeguati assetti del Consiglio Nazionale Commercialisti

Attento amministratore se non adeguati gli assetti, la polizza assicurativa non ti salverà

 

È interessante notare come spesso venga trascurato un aspetto fondamentale degli adeguati assetti stabiliti dalla riforma della crisi d’impresa: la check-list di cui alla sezione seconda del D.M. 28/9/2021 del Ministero di Giustizia. L’articolo 3, comma 3, lettera c) del Codice della Crisi stabilisce chiaramente che un’azienda è considerata “adeguata” solo se dispone di queste informazioni specifiche, le stesse che verrebbero richieste da un esperto negoziatore in caso di nomina.
Questa check-list comprende 61 domande qualitative, molte delle quali non si basano sui dati di bilancio, ma piuttosto su aspetti gestionali e organizzativi che mirano a una visione più operativa e quotidiana della salute aziendale. Ecco alcuni esempi significativi delle domande:

Domanda 1.3 – Monitoraggio continuo
La domanda verifica se esiste un monitoraggio continuo dell’andamento aziendale, non solo legato alla revisione periodica del bilancio. Il monitoraggio continuativo permette di rilevare segnali di crisi in tempo reale, piuttosto che attendere i dati di fine periodo.

Domanda 1.4 – KPI operativi
Si richiede l’esistenza di KPI specifici, che non devono essere semplicemente gli indici di bilancio ma indicatori gestionali (ad esempio, livelli di produttività, turnover del personale, o feedback dei clienti) per verificare immediatamente l’andamento dell’attività aziendale. Questi KPI offrono una lettura istantanea delle performance operative.

Domanda 3.9 – Piano strategico
La check-list chiede se l’azienda dispone di un piano strategico aggiornato, fondamentale per orientare le decisioni, delineare gli obiettivi e assicurare che l’azienda sia preparata per affrontare cambiamenti interni ed esterni.

 

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