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9 Settembre 2026

Articolo 2431 Codice Civile Soprapprezzo delle azioni

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Articolo 2431 Codice Civile Soprapprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.

 

Le riserve di patrimonio netto

La riserva da sovrapprezzo azioni

Possibili utilizzi della riserva sovrapprezzo quote

 

 

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