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9 Settembre 2026

Iperammortamento 2026 Vademecum

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Con la Legge di Bilancio 2026 torna l’iperammortamento, ma in una veste diversa dal passato:
non più credito d’imposta, bensì maggiorazione fiscale del costo dei beni 4.0.
Per le imprese che investono in tecnologia è un’opportunità concreta.
Per quelle che lo affrontano senza metodo, può diventare un rischio.
Vediamo cos’è, quanto vale in termini di soldi e dove serve attenzione.

Cos’è l’iperammortamento 2026
L’iperammortamento consente di dedurre fiscalmente più del costo sostenuto per l’acquisto (o utilizzo in leasing) di beni strumentali 4.0.
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è del 180%.
In pratica:
•il bene resta iscritto in bilancio al costo reale;
•solo ai fini fiscali, il costo viene maggiorato;
•la differenza genera minori imposte IRES nel tempo.

Attenzione non è un contributo – Non è un credito
È meno tasse da pagare negli anni !!

Quanto conviene esempio
•Bene 4.0: 300.000 €
•Maggiorazione iper: +180% = 540.000 €
•Costo fiscalmente deducibile complessivo: 840.000 €
Con IRES al 24%, il beneficio fiscale complessivo è:
129.600 € di IRES risparmiata, distribuita negli anni di ammortamento
(o nei canoni di leasing, se il bene è acquisito in leasing).
Numeri veri. Non slogan.

Trattamento contabile e fiscale
“L’iperammortamento non tocca il bilancio. Migliora solo il fisco, con una variazione permanente.
Più deduzione, meno IRES, zero effetti contabili.”

In sintesi:
•il bilancio civilistico non cambia;
•l’agevolazione opera tramite variazione in diminuzione extracontabile;
•nessuna fiscalità differita (non è una differenza temporanea).
Questo vale sia per acquisto diretto sia per leasing.

Beni agevolabili: cosa vi rientra
Beni materiali 4.0 (Allegato IV) come ad esempio
•macchine utensili CNC;
•impianti automatizzati e robot industriali;
•AGV e sistemi di movimentazione automatica;
•magazzini automatici;
•server, infrastrutture di calcolo, cybersecurity industriale;
•sistemi di misura e controllo integrati.

Beni immateriali 4.0 (Allegato V) come ad esempio
•software MES, ERP evoluti;
•piattaforme di integrazione macchina-sistema;
•software di AI e data analytics industriale;
•sistemi di manutenzione predittiva;
•digital twin e simulazione.

Attenzione: per il 2026 vale anche il requisito di origine UE/SEE, anche per il software.

Leasing: pienamente ammesso
L’iperammortamento:
•si applica anche ai beni in leasing;
•la maggiorazione fiscale segue la deduzione dei canoni;
•non è penalizzato dal cumulo con la Nuova Sabatini.

Leasing + Iper + Sabatini è spesso la combinazione più efficiente.

Cumulo con altri incentivi (senza illusioni)
•Iper + ZES: possibile, ma l’iper si calcola sul costo netto (al netto dei contributi).
•Iper + Sabatini: molto efficace, perché la Sabatini riduce gli interessi, non il costo del bene.
I benefici si sommano, ma non si moltiplicano sullo stesso euro.

De minimis: serve preoccuparsi?
No, l’iperammortamento non rientra nel regime de minimis.
Perché non è un contributo; non è un credito d’imposta; è una misura fiscale strutturale, applicata tramite variazione extracontabile.
Questo lo rende compatibile con altri aiuti de minimis eventualmente già utilizzati dall’impresa.

La procedura: non è automatica
L’accesso al beneficio richiede una procedura in tre step tramite GSE:
1.Comunicazione preventiva (prima di investire)
2.Comunicazione di conferma (entro 60 giorni, con acconto ≥ 20%)
3.Comunicazione di completamento (entro il 15 novembre 2028)
A cui si aggiungono:
•perizia tecnica 4.0;
•attestazioni di origine;
•certificazione contabile.

Il punto spesso sottovalutato: la certificazione contabile
L’iperammortamento vive fuori dal bilancio.
Per questo la norma richiede una certificazione contabile che attesti:
•l’effettivo sostenimento dei costi;
•la coerenza con la contabilità aziendale;
•la corretta base di calcolo dell’agevolazione.
Per le società non soggette a revisione legale, è necessaria la nomina ad hoc di un revisore legale iscritto al Registro (Sezione A), nel rispetto dei principi di indipendenza.
In assenza della certificazione contabile:
•il fascicolo istruttorio GSE è incompleto;
•la fruizione dell’iperammortamento è esposta a contestazione e recupero in sede di controllo.

Perché il revisore è una tutela, non un adempimento
Il revisore non serve a “mettere una firma”, ma a:
•verificare che i costi siano realmente agevolabili;
•intercettare errori prima che diventino sanzioni;
•mettere in sicurezza decisioni di investimento già prese.
In altre parole meglio una verifica oggi, che un accertamento domani.

L’iperammortamento 2026 è una grande opportunità, ma:
•richiede pianificazione;
•richiede documenti corretti;
•richiede controlli indipendenti.
Chi lo tratta come un bonus automatico rischia.
Chi lo gestisce come un progetto strutturato porta a casa il risparmio.

Come revisore legale, affianco le imprese nella certificazione contabile degli investimenti agevolati, lavorando a monte per trasformare l’incentivo in un vantaggio certo, difendibile e duraturo – info@qaserpmi.it

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa dal 1989

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

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