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25 Ottobre 2026

Iperammortamento 2026 Vademecum

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Iperammortamento 2026: guida, aliquote e GSE, maggiorazione 180%, beni ammessi, leasing, perizia, certificazione contabile ed esempi.

Con la Legge di Bilancio 2026 è tornato l’iperammortamento, ma in una veste diversa rispetto al passato.
Non si tratta di un credito d’imposta da utilizzare in F24.
È una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, che consente all’impresa di dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto.
In pratica:
il bene resta iscritto in bilancio al costo reale;
la maggiorazione opera solo fiscalmente;
il beneficio si traduce in minore IRES o IRPEF nel tempo;
il beneficio NON si estende all’IRAP;

non produce credito compensabile;
richiede una procedura GSE;
richiede perizia tecnica;
richiede certificazione contabile di un revisore.
La misura è interessante, ma non è automatica.
Per chi la affronta con metodo, può diventare un’opportunità concreta.
Per chi la tratta come un “bonus da sistemare a fine anno”, può diventare un rischio.

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Cos’è l’iperammortamento 2026
L’iperammortamento consente di dedurre fiscalmente più del costo sostenuto per l’acquisto o l’utilizzo in leasing di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.
La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, oppure beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, secondo le regole previste dal decreto attuativo.
Il beneficio non modifica il bilancio civilistico.
La società continua a iscrivere il bene al costo effettivo.
La maggiorazione rileva solo ai fini fiscali, attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

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Non è un credito d’imposta
Questo è il primo punto da chiarire all’imprenditore.
L’iperammortamento 2026:
non è un contributo;
non è un credito d’imposta;
non si utilizza in F24;
non genera liquidità immediata;
riduce il reddito imponibile nel tempo.
La nuova misura incide direttamente sulla base imponibile IRES/IRPEF dichiarata dall’impresa, diversamente dal precedente Piano Transizione 5.0 fondato sul credito d’imposta compensabile.
Attenzione: non arrivano soldi sul conto corrente; si pagano meno imposte negli anni SE c’è un reddito imponibile capiente.

Quanto vale l’iperammortamento
Le aliquote della maggiorazione sono:
Quota investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro maggiorazione 180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni maggiorazione 100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni 50%

Gli scaglioni sono progressivi: superare una soglia non fa perdere la maggiorazione più alta sulla fascia precedente.

La rata del finanziamento del nuovo capannone è sostenibile

Una SRL acquista un macchinario 4.0 da 300.000 euro.
Voce Importo
Costo reale del bene 300.000
Maggiorazione 180% 540.000
Totale fiscalmente deducibile nel tempo 840.000
Il vero beneficio aggiuntivo è dato dalla maggiorazione.

Con IRES al 24%:
540.000 × 24% = 129.600 euro di minore IRES nel tempo.
Attenzione: il beneficio è distribuito negli anni, seguendo il piano di ammortamento o, in caso di leasing, la deduzione dei canoni.
Nessun vantaggio ai fini IRAP

Chi può beneficiare dell’iperammortamento
Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime contabile, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate in Italia.
Sono quindi potenzialmente ammessi:
SRL;
SPA;
società di persone;
imprese individuali;
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Restano invece fuori, in linea generale:
lavoratori autonomi;
professionisti;
contribuenti forfetari;
imprese agricole che determinano il reddito su base catastale;
imprese in liquidazione o procedure concorsuali ostative;
imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
imprese non regolari in materia di sicurezza sul lavoro o contributi.

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Quali beni rientrano
Rientrano due grandi categorie.

  1. Beni materiali e immateriali 4.0
    Sono i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, compresi negli Allegati IV e V come:
    macchine utensili CNC;
    impianti automatizzati;
    robot industriali;
    sistemi di movimentazione automatica;
    magazzini automatici;
    sistemi di misura e controllo;
    software MES;
    software SCADA;
    software HMI;
    piattaforme di integrazione macchina-sistema;
    software di manutenzione predittiva;
    sistemi di data analytics industriale.
    Il requisito centrale resta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
    Non basta comprare una macchina nuova.
    Non basta che il bene sia collegato a internet.
    Serve uno scambio dati effettivo, documentato e coerente con il processo produttivo.
  2. Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
    La misura può riguardare anche beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di accumulo, con regole tecniche specifiche.
    Qui la verifica è diversa rispetto ai beni 4.0.
    Bisogna controllare:
    autoconsumo;
    struttura produttiva;
    dimensionamento;
    requisiti dei moduli;
    eventuale accumulo;
    compatibilità con altri incentivi;
    documentazione tecnica ed energetica.
    Per il fotovoltaico restano verifiche specifiche sui moduli e sulle celle, mentre è stato superato il vincolo generale “Made in UE” per i macchinari ordinari.
  3. Novità importante: stop al vincolo Made in UE
    Nel primo testo della disciplina era previsto un requisito di origine UE/SEE dei beni.
    Questo punto oggi va aggiornato.
    Il vincolo generale “Made in UE/SEE” è stato eliminato dal DL 38/2026, poi convertito dalla Legge n. 88/2026. La modifica ha effetto sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

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Leasing: pienamente ammesso
L’iperammortamento si applica anche ai beni acquisiti in leasing.
Per il leasing, però, bisogna fare attenzione: rileva il costo sostenuto dal locatore per acquistare il bene, con esclusione degli interessi.
Per il fascicolo servono:
contratto di leasing;
ordine della società di leasing al fornitore;
valore di fornitura del bene;
piano finanziario;
quota capitale e quota interessi;
verbale di consegna;
eventuale collaudo;
perizia;
documentazione GSE;
certificazione contabile.
Esempio
Macchinario in leasing:
Voce Importo
Valore bene 50.000
Maxicanone 10.000
Interessi esclusi dalla base
Base da presidiare valore di fornitura / quota capitale
Il maxicanone è una modalità finanziaria di pagamento.
Non è un costo aggiuntivo agevolabile.

Cumulo con altri incentivi
L’iperammortamento può essere cumulabile con altre misure, ma occorre evitare il doppio finanziamento dello stesso costo.
Regola pratica:
se un contributo pubblico copre lo stesso costo, la base dell’iperammortamento va assunta al netto del contributo, salvo verifiche specifiche della misura cumulata.
Esempio
Macchinario da 100.000 euro.
Contributo regionale sullo stesso bene: 30.000 euro.
Voce Importo
Costo bene 100.000
Contributo 30.000
Base netta 70.000
Maggiorazione 180% 126.000
Risparmio IRES 24% 30.240
Errore da evitare:
calcolare la maggiorazione su 100.000 euro quando la base corretta è 70.000 euro.

L’adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità

La procedura GSE: non è automatica
L’accesso al beneficio richiede una sequenza di comunicazioni tramite il portale GSE.
Le imprese possono accedere al portale GSE tramite SPID o CIE, nella sezione Area Clienti, selezionando il servizio collegato al Nuovo Piano Transizione 5.0
La procedura si articola in più fasi.

  1. Comunicazione preventiva
    Serve a prenotare l’investimento.
    Devono essere indicati:
    dati dell’impresa;
    firmatario;
    referente;
    struttura produttiva;
    riferimenti catastali;
    beni;
    categoria Allegato IV/V;
    costo di acquisizione;
    data prevista di completamento;
    data prevista di interconnessione;
    eventuale presenza di bene complesso.
    La comunicazione preventiva, una volta inviata, non è più modificabile. Entro 24 ore viene generata la ricevuta; entro 10 giorni lavorativi il GSE valuta la pratica, potendo ammetterla oppure richiedere integrazioni.
  2. Comunicazione di conferma
    Dopo l’esito positivo, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma entro 60 giorni.
    In questa fase occorre dimostrare l’avvio dell’investimento con acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, indicando data, importo del pagamento e dati delle fatture. Per il leasing, il requisito dell’acconto si considera soddisfatto con il contratto di leasing e l’ordine della società concedente al fornitore. Attenzione:
    in conferma non si possono aggiungere beni nuovi non indicati nella preventiva.
    È ammessa solo la riduzione del costo rispetto a quanto inizialmente dichiarato
  3. Comunicazione di completamento
    La comunicazione di completamento deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028, dopo l’interconnessione dei beni.
    Qui entrano in gioco:
    perizia tecnica asseverata;
    certificazione contabile;
    DDT;
    collaudi;
    saldo;
    interconnessione;
    libro cespiti;
    prospetto di calcolo;
    documentazione tecnica.

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Comunicazioni annuali
Sono previste anche comunicazioni di monitoraggio:
entro il 20 gennaio di ciascun anno, per gli investimenti effettuati nell’anno precedente;
entro il 30 giugno successivo, con piano di ammortamento e quote imputate nei vari esercizi.
Anche quando non sono considerate bloccanti come la comunicazione di completamento, vanno comunque presidiate perché rilevano sul piano dei controlli amministrativi.

Perizia tecnica: non basta l’autodichiarazione
Una delle novità operative più importanti è questa:
serve la perizia tecnica asseverata anche per investimenti inferiori a 300.000 euro.
Non basta più l’autodichiarazione del legale rappresentante.
La perizia deve dire se il bene:
rientra negli Allegati IV/V;
possiede i requisiti tecnici richiesti;
è interconnesso;
è identificato univocamente;
dialoga con il sistema aziendale;
scambia dati in entrata e in uscita.
La perizia non deve essere generica.
Non basta scrivere:
bene conforme Industria 4.0.
Serve indicare:
marca;
modello;
matricola;
ubicazione;
funzione produttiva;
codice Allegato IV/V;
sistema collegato;
dati trasmessi;
dati ricevuti;
data interconnessione;
evidenze tecniche.

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Certificazione contabile: il punto spesso sottovalutato

L’articolo 7 del decreto interministeriale 7 maggio 2026 richiede un’apposita certificazione dalla quale risultino: «L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa».

Accanto alla verifica tecnica serve la certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale.
La certificazione contabile non sostituisce la perizia tecnica.
Sono due documenti diversi.
Il perito verifica:
bene agevolabile;
requisiti tecnici;
interconnessione;
Allegato IV/V.
Il revisore certifica:
effettivo sostenimento delle spese;
corrispondenza con la documentazione contabile;
coerenza tra fatture, pagamenti e contabilità;
corretta base agevolabile;
eventuali contributi da scomputare;
coerenza con perizia e GSE.
Il revisore non deve “mettere una firma” alla fine.
Deve poter controllare:
ordini;
contratti;
fatture;
pagamenti;
estratti conto;
libro cespiti;
leasing;
contributi;
comunicazioni GSE;
prospetti di calcolo.
In assenza di un fascicolo ordinato, la certificazione diventa rischiosa.

Più liquidità grazie al nuovo patent box

Software: attenzione a ERP, cloud e moduli amministrativi
Non tutto il software è agevolabile.
Sono più forti i software direttamente collegati al processo produttivo:
PLC;
SCADA;
HMI;
MES;
raccolta dati macchina;
controllo produzione;
avanzamento commesse produttive;
manutenzione predittiva;
integrazione macchina-gestionale.
Per gli ERP bisogna distinguere.
Possono essere valutabili i moduli riferibili alla produzione:
distinta base;
cicli produttivi;
MRP;
avanzamento produzione;
magazzino produttivo;
tracciabilità lotti;
qualità di produzione.
Sono invece tendenzialmente fuori:
contabilità generale;
fatturazione elettronica;
paghe;
scadenzari;
CRM generico;
gestione documentale amministrativa.
Sui software cloud/SaaS occorre particolare prudenza: alcune letture operative segnalano l’esclusione degli investimenti in software in cloud, distinguendoli dalle licenze e dai software capitalizzabili.
La regola pratica è: prima di considerare agevolabile un software, bisogna spacchettare i moduli e capire quali sono realmente integrati con il processo produttivo.

Documentazione da predisporre e conservare
Per ogni investimento serve un fascicolo documentale.
Documenti commerciali
preventivo;
ordine;
conferma d’ordine;
contratto;
fatture di acconto;
fatture di saldo;
DDT;
verbale di consegna;
verbale di installazione;
collaudo.
Documenti tecnici
scheda tecnica;
manuali;
dichiarazione fornitore;
descrizione interconnessione;
log;
screenshot;
report;
verbale interconnessione;
perizia asseverata.

Dove sono finiti i miei soldi 

Documenti contabili
registrazione fatture;
mastrino fornitore;
estratti conto;
scheda cespite;
libro cespiti;
piano ammortamento;
prospetto maggiorazione;
prospetto contributi;
certificazione contabile.
Documenti GSE
comunicazione preventiva;
ricevuta;
esito positivo;
comunicazione di conferma;
comunicazione di completamento;
eventuali richieste di integrazione;
comunicazioni annuali.

Errori operativi più frequenti
Gli errori più comuni sono:
acquistare il bene prima di verificare se rientra;
fidarsi della frase “è 4.0” detta dal fornitore;
fatture troppo generiche;
mancata separazione tra beni, software, formazione e manutenzione;
acconto 20% calcolato male;
leasing gestito guardando solo il maxicanone;
software ERP considerato tutto agevolabile;
interconnessione confusa con semplice connessione internet;
perizia fatta troppo tardi;
certificazione contabile costruita a posteriori;
contributi non scomputati dalla base;
GSE non allineato con fatture, perizia e contabilità;
mancato monitoraggio del bene dopo l’acquisto.

Cause di decadenza e controlli
Il beneficio può essere contestato se:
il bene non ha i requisiti tecnici;
manca l’interconnessione;
manca la perizia;
manca la certificazione contabile;
la documentazione non è coerente;
la base è stata calcolata male;
il bene viene ceduto senza sostituzione corretta;
il bene viene destinato a strutture produttive estere;
il fascicolo non consente i controlli.
Il GSE gestisce la procedura e le verifiche; l’Agenzia Entrate potrà recuperare il beneficio fiscale indebitamente fruito, con interessi e sanzioni.
Per questo la pratica non va vista come una formalità. Va gestita come un progetto.

Capienza fiscale: attenzione alle imprese in perdita
L’iperammortamento riduce il reddito imponibile.
Quindi il beneficio è davvero utilizzabile solo se l’impresa ha capienza fiscale.
Se la società è in perdita, il vantaggio non genera immediata liquidità. Il beneficio può essere rinviato, ma va comunque gestito correttamente in dichiarazione. Questo distingue l’iperammortamento dai crediti d’imposta 4.0 e 5.0, che potevano essere utilizzati anche in assenza di imponibile.
Prima di partire, quindi, bisogna chiedersi: l’impresa avrà reddito imponibile sufficiente per utilizzare la maggiorazione?


Come impostare il lavoro
Io non parlerei di “pratica iperammortamento”.
Parlerei di Presidio iperammortamento 2026 un servizio strutturato che comprende:
pre-check del bene;
verifica preliminare con il perito;
verifica capienza fiscale;
controllo fornitore;
costruzione fascicolo;
gestione GSE;
controllo acconto 20%;
verifica leasing;
perizia tecnica;
certificazione contabile;
scadenzario annuale;
controllo ammortamenti;
monitoraggio post-investimento.
La frase da ricordare è che l’iperammortamento non si recupera in dichiarazione; si costruisce prima dell’investimento.


FAQ operative per le imprese

  1. L’iperammortamento è un credito d’imposta?
    No.

    È una maggiorazione fiscale del costo del bene. Non si usa in F24. Riduce il reddito imponibile negli anni attraverso maggiori ammortamenti o maggiori canoni deducibili.
  2. Posso beneficiarne se sono una SRL?
    Potenzialmente corretto, se la società è titolare di reddito d’impresa, regolare sotto il profilo contributivo e sicurezza lavoro, non in procedure ostative e se l’investimento rispetta i requisiti tecnici e procedurali.
  3. Posso beneficiarne se sono un professionista?
    No, perché la misura è riservata ai titolari di reddito d’impresa.
  4. Serve la perizia anche per beni sotto 300.000 euro?
    SI. Per l’iperammortamento 2026 serve la perizia tecnica asseverata anche per investimenti inferiori a 300.000 euro.
  5. Serve anche la certificazione contabile?
    Corretto. Serve la certificazione contabile di un revisore legale o della società di revisione, distinta dalla perizia tecnica.
  6. Che cosa certifica il revisore?
    Il revisore certifica l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.
    Non certifica la parte tecnica 4.0, che resta di competenza del perito.
  7. Un macchinario prodotto fuori UE può rientrare?
    Può rientrare. Il vincolo generale Made in UE/SEE è stato eliminato. Restano però da verificare tutti gli altri requisiti: bene nuovo, Allegato IV/V, interconnessione, GSE, perizia e certificazione contabile.
  8. Un muletto rientra?
    Un muletto ordinario è normalmente debole.
    Può essere valutabile solo se è inserito in un sistema logistico interconnesso, per esempio con WMS, missioni operative, lettura barcode/RFID, aggiornamento giacenze e scambio dati reale.
    La semplice telemetria o manutenzione remota non basta.
  9. Un ERP rientra?
    Non tutto.
    Possono rientrare i moduli produttivi: distinta base, MRP, avanzamento produzione, magazzino produttivo, tracciabilità, qualità.
    Restano tendenzialmente fuori contabilità, fatturazione, paghe, amministrazione e moduli gestionali non integrati con il processo produttivo.
  10. Il software cloud rientra?
    Va trattato con molta cautela.
    Per software cloud/SaaS occorre verificare puntualmente istruzioni GSE, natura del contratto, capitalizzazione, collegamento produttivo e posizione del perito. Non va considerato automaticamente agevolabile.
  11. Posso fare leasing?
    Si, il leasing è ammesso.
    Nel leasing bisogna però documentare il valore di fornitura del bene, il contratto, l’ordine della società di leasing al fornitore, il piano canoni e la quota capitale.
  12. Il maxicanone è tutto agevolabile?
    No.
    Il maxicanone è una modalità finanziaria di pagamento. Ai fini della maggiorazione occorre guardare il costo del bene e la quota capitale dei canoni, escludendo gli interessi.
  13. Devo pagare un acconto del 20%?
    Per gli acquisti diretti, nella comunicazione di conferma occorre dimostrare il pagamento di almeno il 20% del costo di ciascun bene.
    Per il leasing, il requisito è gestito con contratto di leasing e ordine della società concedente al fornitore.
  14. Posso aggiungere beni dopo la comunicazione preventiva?
    No.
    In conferma non si possono aggiungere beni nuovi non indicati nella preventiva. È ammessa solo la riduzione del costo rispetto all’importo inizialmente dichiarato.
  15. Se ho un contributo regionale, posso cumulare?
    Possibile, ma bisogna verificare il regolamento della misura cumulata e calcolare correttamente la base netta.
    Se il contributo copre lo stesso costo, di regola la base dell’iperammortamento va ridotta.
  16. La Nuova Sabatini è cumulabile?
    Può essere cumulabile, ma va verificato caso per caso.
    La Sabatini agisce normalmente sul costo del finanziamento; l’iperammortamento agisce sulla deduzione fiscale del bene. Serve comunque controllare cumulo e base agevolabile.
  17. Il beneficio entra nel de minimis?
    In linea generale, l’iperammortamento non è un contributo de minimis, ma una misura fiscale. Tuttavia, se ci sono altri aiuti sullo stesso investimento, bisogna verificare cumulo, massimali e base netta.
  18. Da quando posso iniziare a dedurre la maggiorazione?
    La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE abbia comunicato esito positivo.
  19. Cosa succede se vendo il bene?
    Se il bene viene ceduto durante il periodo di fruizione, occorre verificare le regole di sostituzione. In mancanza di corretta sostituzione, si rischia la perdita del beneficio residuo.
  20. Cosa deve fare subito l’impresa?
    Prima di ordinare il bene, deve raccogliere:
    preventivo analitico;
    scheda tecnica;
    indicazione Allegato IV/V;
    descrizione interconnessione;
    dati struttura produttiva;
    eventuali dati catastali;
    piano finanziario se leasing;
    eventuali contributi;
    parere preliminare del perito;
    check del revisore per la certificazione contabile.

L’iperammortamento 2026 può essere una grande opportunità.
Ma non è un incentivo automatico.
Richiede metodo, documenti, coordinamento e controlli.
Il punto non è solo acquistare un bene tecnologico.
Il punto è costruire un fascicolo che tenga insieme:
impresa;
fornitore;
perito;
revisore;
GSE;
contabilità;
dichiarazione fiscale.
Chi lo tratta come una pratica da sistemare dopo rischia.
Chi lo gestisce come un progetto strutturato può trasformare l’investimento in un vantaggio fiscale reale, difendibile e duraturo.

Avvertenza: il presente vademecum ha finalità informative. L’ammissibilità dell’investimento, il cumulo e la determinazione del beneficio devono essere verificati sulla documentazione del caso concreto e sulle disposizioni e istruzioni applicabili.

Francesco Cacchiarelli
Commercialista – Revisore Legale
Consulenza aziendale, adeguati assetti, controllo di gestione, certificazioni contabili degli investimenti agevolati.
francesco@qaserpmi.it

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ATTENZIONE – AGGIORNAMENTO DEL 15 OTTOBRE 2026

Iperammortamento 2026: finalmente operativo anche il completamento degli investimenti.

Con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 ottobre, sono stati approvati i modelli e le istruzioni operative per la comunicazione di completamento degli investimenti agevolabili.

Dal 15 ottobre 2026 è quindi possibile trasmettere al GSE anche la comunicazione finale, attraverso l’apposita piattaforma telematica.

Si supera così un importante ostacolo procedurale: le imprese che hanno completato gli investimenti e ricevuto l’esito positivo della comunicazione di conferma possono ora concludere l’iter necessario per accedere concretamente al beneficio fiscale.

Attenzione agli investimenti 2026: per far decorrere la maggiorazione fiscale già dal periodo d’imposta 2026 è fondamentale coordinare entrata in funzione, interconnessione e trasmissione della comunicazione finale entro il 31 dicembre 2026. La fruizione resta subordinata all’esito positivo delle verifiche GSE.

Il consiglio alle imprese: non aspettare gli ultimi giorni dell’anno. Verificare subito perizia tecnica, certificazione contabile e stato delle comunicazioni.

Il beneficio fiscale non dipende soltanto dall’acquisto del macchinario, ma anche dal corretto perfezionamento della procedura.

Fonte: MIMIT – Decreto direttoriale 14 ottobre 2026

«Ma tu, imprenditore, perché vuoi acquistare questo macchinario?»

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