Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.
Si ricorda che il DL 34/2020 riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, e che il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in con il fornitore dei servizi turistici sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, al posto della compensazione in F24, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.