Con la conversione in legge del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 è stato ripristinato al 25 il termine originario di presentazione degli elenchi Intrastat. In sede di conversione in Legge all’art. 3 c. 2 lettera b) viene ora riportato: Le parole: “entro il mese successivo al periodo di riferimento” sono sostituite dalle seguenti “entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento”. Peccato ci avevamo creduto.
Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente, da effettuare in via telematica all’Agenzia delle Dogane attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.
Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente, da effettuare in via telematica all’Agenzia delle Dogane attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.
L’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi prevede una sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascuno di essi. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.
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