Buoni pasto o ticket restaurant definizione. L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il buono pasto come il “documento di legittimazione […] avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
Il buono pasto altro non è che un mezzo di pagamento (alternativo alla moneta elettronica o al denaro contante) dal valore predeterminato, che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari (per i lavoratori dipendenti) con le seguenti caratteristiche:
Non sono cedibili;
Non sono commercializzabili;
Non sono convertibili in denaro;
Sono utilizzabili soltanto dal titolare;
Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura.
Buoni pasto per i datori di lavori e dipendenti
IVA (detraibilità)
L’IVA addebitata dalla Società emettitrice dei buoni pasto con aliquota al 4% è per il datore di lavoro completamente detraibile (art.19-bis 1 DPR 633/72).
Imposte dirette (deducibilità)
Il costo sostenuto dall’azienda datore di lavoro per l’acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile (art. 95 TUIR e art.109 c.5) a condizione, però, che i buoni pasto vengano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti (come detto dalla Circ. n. 326/E/1997).
Secondo quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n.6/2009, dato che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, il relativo costo non è equiparabile ad un costo per somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è prevista la deducibilità limitata al 75%.
IRAP
Il costo sostenuto dal datore di lavoro l’acquisto dei buoni pasto è deducibile ai fini IRAP poichè sulla base del principio contabile OIC n.12 vanno iscritti nella voce B,7 costi per servizi.
Per i dipendenti
In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, fino all’importo complessivo giornaliero di:
4,00 euro per i buoni cartacei;
8,00 euro per i buoni elettronici.
I buoni pasto non concorrono poi a formare l’imponibile previdenziale nel limite dell’importo complessivo giornaliero sopra descritto.
Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del ticket restaurant, la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione sopra specificati (4 e 8 euro).
Ticket restaurant per i soggetti IVA senza dipendenti
I titolari di partita IVA senza dipendenti, non in regime forfettario, che acquistino i buoni pasto per fruire, attraverso gli stessi, di una prestazione di solo “vitto”, possono dedurre la spesa ai fini delle imposte dirette.
Per i professionisti, l’articolo 54 comma 5, del Tuir stabilisce che: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Per le imprese, non esiste alcuna norma specifica, sicchè vale la regola generale dell’inerenza ex art. 109 del Tuir.
L’IVA addebitata dalla società emettitrice dei buoni pasto con aliquota al 10% è, inoltre, generalmente detraibile dal titolare di partita IVA in misura integrale, sulla base delle modifiche all’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 633/1972 operate dall’art. 83, comma 28-bis, D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
Il tutto con il vantaggio di avere un’unica fattura per tutte le spese sostenute per il vitto, da gestire.
Attenzione però a non abusare dello strumento. Il ticket restaurant è infatti un mezzo di pagamento che non cambia la detrazione fiscale delle spese. Per intenderci se i soggetti IVA non datori di lavoro usassero i buoni pasto per pagare la spesa del supermercato (come fanno i dipendenti), tali acquisti sarebbero comunque indetraibili.
DM 7.6.2017 Ministero dello Sviluppo economico n. 122 (G.U. 10.8.2017 n. 186)
Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 4 – [Caratteristiche dei buoni pasto] Il presente decreto è abrogato dall’art. 226, comma 3, DLgs. 31.3.2023 n. 36, pubblicato in G.U. 31.3.2023 n. 77, S.O. n. 12, a decorrere dal 1° luglio 2023.
1.
[Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, ne’ cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
2.
I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa’ di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non e’ cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; puo’ essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
3.
Nei buoni pasto in forma elettronica:
a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e’ utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l’obbligo di firma del titolare del buono pasto e’ assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e’ riportata elettronicamente.
4.
Le societa’ di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita’ del buono pasto.]
Migliorare i Fattori ESG di un’azienda
Più liquidità grazie al nuovo patent box
Trattamento fine mandato amministratore
Redditi da concessione in licenza di un marchio
Soldi in arrivo ? Cambia l’approccio con la tua Banca
Prestiti ai dipendenti come misura di welfare aziendale
Il DSCR come indice di bancabilità di selezione all’ingresso
Operazioni di M&A la chiave di volta per la crescita delle PMI italiane
Rimborso chilometrico all’amministratore di una srl per uso dell’auto privata