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9 Settembre 2026

Temporary framework Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

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Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”.
Il 3 aprile 2020 la Commissione, con la modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (2020/C 112 I/01), ha integrato ed esteso l’ambito di applicazione del Quadro Temporaneo, modificato ulteriormente con le Comunicazioni dell’8 maggio 2020 (secondo emendamento), del 29 giugno 2020 (terzo emendamento), del 13 ottobre 2020 (quarto emendamento), del 28 gennaio 2021 (quinto emendamento), infine con l’ultima modifica del 18 novembre 2021 (sesto emendamento).
Come stabilito dalla Commissione con l’ultimo emendamento, la disciplina temporanea resterà in vigore per tutte le sezioni fino al 30 giugno 2022, eccetto per le due nuove sezioni – Sezione 3.13 e Sezione 3.14 – introdotte dal medesimo sesto emendamento, che resteranno rispettivamente in vigore fino al 31 dicembre 2022, la prima, e 31 dicembre 2023, la seconda.

Le misure del Quadro Temporaneo possono essere cumulate tra loro, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso. Le stesse possono, inoltre, essere cumulate con gli aiuti coperti dal regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) e con gli aiuti de minimis, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dalle relative discipline.

Con riferimento alle misure di aiuto di cui alla sezione 3.1 – ‘Aiuti di importo limitato’ – del Quadro Temporaneo è previsto che il loro valore nominale totale rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

La sezione 3.1 è dedicata agli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”. Vi sono diverse condizioni per poter accedere a questo tipo di aiuti e sono previsti degli specifici limiti massimi.

Tali limiti sono stati ampliati nel tempo.

A) Per gli aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 i limiti sono:

– 100.000,00 euro per il settore agricolo;

– 120.000,00 euro per il settore della pesca e acquacoltura;

– 800.000,00 euro per i settori diversi dai precedenti.

B) Per gli aiuti ottenuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto di quelli percepiti dal 1 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, di limiti sono:

– 225.000,00 euro per il settore agricolo;

– 270.000,00 euro per il settore della pesca e acquacoltura;

– 1.800.000,00 euro per i settori diversi dai precedenti.

 

Si consiglia di consultare il Registro Nazionale Aiuti per verificare, per ciascuna voce esposta, a quale Sezione del Temporary Framework l’aiuto è stato imputato.

Elenco degli aiuti ricevuti

Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020):
– art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”
– art. 25 “Contributo a fondo perduto”
– art. 28 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”
– art. 120 “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”
– art. 129-bis “Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia”
– art. 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico” – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni


Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020):
– art. 78, comma 1 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
– art. 78, comma 3 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli

Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020):
– art. 1, commi 1-10 “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”
– art. 1-bis “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
– art. 1-ter “Estensione dell’applicazione dell’art. 1 ad ulteriori attività economiche”
– art. 8 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”
– art. 8-bis “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
– art. 9 “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1”
-art. 9-bis “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2”

Decreto Natale (D.L. n. 172/2020):
– art. 2 “Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione”
Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020):
– art. 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021):
– art. 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”
– art. 1-ter “Contributo a fondo perduto per le start-up”
– art. 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”
– art. 6, comma 5 “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI”
– art. 6-sexies “Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)

Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021):
– art. 1, commi 1-4 “Contributo a fondo perduto automatico”

Altri aiuti:
altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (compresi quelli non fiscali e non erariali)

 

La sezione 3.12 del Temporary Framework  (Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti) è stata introdotta dalla Commissione Europea il 13 ottobre 2020 (con la Comunicazione C(2020) 7127) e di fatto consiste nella previsione di una ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili: il sostegno per i “(…) costi fissi non coperti (…)”. Per avvalersi di tali aiuti sono necessari i requisiti della sezione 3.1 più ulteriori requisiti. Tale sezione, di fatto, viene impiegata in modo “residuale”. Infatti, qualora i massimali della sezione 3.1 siano insufficienti è possibile usufruire comunque degli aiuti di stato previsti dalla legislazione nazionale se vengono rispettati i limiti di cui alla sezione 3.12. Nello specifico è il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), all’art. 1 (commi da 13 a 17) che – prevedendo le condizioni per fruire degli aiuti di Stato autorizzati dalla UE come impostati alla Sezione 3.1 e 3.12 – consente alle imprese di poter ottenere gli aiuti di cui alla sezione 3.12, quando i massimali della sezione 3.1 siano superati.

Le altre sezioni del Temporary Framework:

Sezione 3.2 – Garanzie su prestiti
Sezione 3.3 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti
Sezione 3.4 – Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari
Sezione 3.5 – Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
Sezione 3.6 – Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19
Sezione 3.7 – Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
Sezione 3.8 – Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
Sezione 3.9 – Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali a
Sezione 3.10 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 contributi ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti
Sezione 3.11 – Misure di ricapitalizzazione

 

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