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9 Settembre 2026

POS dal 30 giugno 2022 partono le sanzioni

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Da giovedì 30 giugno i commercianti, gli artigiani e i professionisti sono obbligati ad accettare il pagamento mediante POS o carta di credito. I controlli e le sanzioni (30 euro più il 4% della transazione non eseguita) però potranno partire solo su segnalazione dei clienti. Se il cliente rinuncia «spontaneamente» al pagamento elettronico la sanzione non potrà essere mai applicata. 

Ma vediamo quello che dicono le norme:

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 15 Pagamenti elettronici 

4-bis. A decorrere ((dal 30 giugno  2022)),  nei  casi  di  mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi  importo,  effettuato  con una carta di pagamento di cui al comma 4, da  parte  di  un  soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei  confronti  del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per  le  sanzioni  relative  alle  violazioni  di  cui  al presente comma si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell’articolo  16  in materia di pagamento in  misura  ridotta.  L’autorita’  competente  a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima  legge  n. 689 del 1981 e’ il prefetto della  provincia  nella  quale  e’  stata commessa  la  violazione.  All’accertamento  si  provvede  ai   sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. 

Articolo 18 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 “PNRR 2”: Disposizioni riguardanti le sanzioni  per  mancata  accettazione  dei  pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica  e  i  pagamenti elettronici Articolo 1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».

Il comportamento sanzionato è quindi “la mancata accettazione” e non la mancata installazione di un pos.

Si ritiene utile ricordare anche quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 15 del DL 179/2012: “A decorrere dal  30  giugno  2014,  i  soggetti  che  effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una  carta  di debito e una carta di credito; tale obbligo  non  trova  applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica”.

L’esercente che dichiara quindi di avere il Pos fuori uso non è passibile di sanzione.

 

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