Dal 1° luglio 2022 si può continuare a usufruire del credito d’imposta del 30% sulle commissioni sostenute per transazione effettuate con carta di credito, debito, prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili effettuate da consumatori finali. Ai fini dell’ottenimento del Bonus POS 2022 non potranno invece essere considerate le commissioni relative a transazioni effettuate tramite terminale POS.
Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione, istituito con il DL n.124/2019, ed è destinato agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro in relazione a cessione di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.
I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni.
Il credito d’imposta à utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. A tal fine nella dichiarazione dei redditi si dovrà procedere alla compilazione del quadro RU per indicare il credito d’imposta istituito dall’articolo 22 del Dl 124/2019 e, visto che trattasi di aiuto rientrante nel regime de minimis, anche del quadro RS..
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per ottenere il credito l’operatore finanziario fornitore del servizio dei terminali di pagamento POS dovrà inviare mensilmente una comunicazione, utilizzando il software predisposto dalla Agenzia delle Entrate, in cui devono essere evidenziati sia il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 20 del mese successivo e il credito, maturato con cadenza mensile, potrà essere utilizzato a decorrere dal mese successivo.
Va usato il codice tributo “6916”, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.
Riferimenti: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, Articolo 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici.
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
Revenue is Vanity. Profit is sanity. Cash is reality.