Ora anche tu, revisore, sei chiamato ad intervenire tempestivamente per garantire la continuità aziendale e l’adeguatezza degli assetti. Ricorda il bilancio è tardi !! Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 ha rafforzato il tuo ruolo e le tue RESPONSABILITA’, reintroducendo l’obbligo di segnalare per iscritto la mancanza di adeguati assetti aziendali.
Cosa prevede il nuovo obbligo:
Secondo il riformato art. 25-octies, il collegio sindacale e il revisore devono:
–Verificare costantemente se l’assetto dell’impresa è adeguato.
-Controllare che vi sia un equilibrio economico-finanziario.
-Monitorare il prevedibile andamento della gestione aziendale.
–Segnalare immediatamente all’organo amministrativo qualsiasi indizio di crisi, proponendo misure correttive tempestive.
Attenzione segnalare per PEC:
È obbligatorio segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza di condizioni di rischio e l’inadeguatezza degli assetti aziendali. Questa segnalazione, accompagnata da un’adeguata vigilanza sull’andamento delle trattative, è essenziale.
Responsabilità e protezione:
La tempestiva segnalazione e il monitoraggio costante sono considerati per l’attenuazione o addirittura l’esclusione della tua responsabilità.
Attenzione poi che:
In mancanza di adeguati assetti, non potrai neanche esprimere un giudizio positivo. Il comma 2, lettera f) dell’articolo 14 D.Lgs. 39/2010 richiede una dichiarazione su eventuali incertezze significative che potrebbero minare la continuità aziendale.
Non rischiare. Assumi un ruolo attivo e fai la differenza per le imprese sotto la tua revisione.
NO ADEGUATI ASSETTI – NO GIUDIZIO POSITIVO
«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova» – Agatha Christie
I revisori, pur non avendo l’obbligo di impiantare direttamente un sistema di adeguati assetti aziendali, sono investiti di una responsabilità cruciale: sensibilizzare l’amministratore affinché si attivi a realizzare tali sistemi. Questo impegno proattivo ha lo scopo di tutelare non solo l’azienda, ma anche il revisore stesso, proteggendolo da potenziali responsabilità.
L’attuale normativa rafforza infatti il ruolo del revisore come guardiano dell’equilibrio aziendale, e richiede un monitoraggio continuo e tempestivo delle condizioni economico-finanziarie. Essere vigili e intervenire nel momento giusto con segnalazioni adeguate può fare la differenza, promuovendo una gestione più consapevole dei rischi e prevenendo crisi aziendali che potrebbero compromettere la continuità dell’impresa.
Agendo in modo attivo, il revisore non solo adempie ai propri obblighi, ma diventa un vero e proprio partner strategico per l’azienda, contribuendo a costruire un ambiente più stabile e resiliente, capace di affrontare sfide e incertezze economiche.
Per informazioni e supporto, contatta info@qaserpmi.it
Certificazione adeguati assetti
Cosa non sono gli adeguati assetti
Adeguati assetti segnalazione INAIL
Check list adeguati assetti cooperative
Conseguenze mancanza adeguati assetti
Relazione semestrale adeguati assetti PMI
Continuità aziendale responsabilità del revisore
Il controllore non può essere anche il controllato
Il sindaco ineleggibile deve restituire i compensi
Soldi in arrivo ? Cambia l’approccio con la tua Banca
Adeguati assetti Tribunale Cagliari sentenza n. 188/2021
Non hai tempo di svolgere gli adeguati assetti? Lo facciamo noi X te
Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
Imprenditori, attenzione: la check list per la crisi d’impresa è obbligatoria !
Attento amministratore se non adeguati gli assetti, la polizza assicurativa non ti salva
L’obbligatoria check list operativa della composizione negoziata per le PMI e per i revisori
Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti da parte di un consulente esterno
«Art. 25-octies (Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale). –
1. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione e’ motivata, e’ trasmessa con mezzi che
assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilita’ prevista dall’articolo 2407 del Codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione e’ in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione.»