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9 Settembre 2026

Autotrasportatori le nuove norme per le cisterne sopra i 5 metri cubi

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Gli autotrasportatori e non solo, che per il rifornimento di carburante utilizzano una propria cisterna del gasolio (distributore privato) da cinque a dieci metri cubi entro il 1 gennaio 2021 (salvo proroghe) – dovranno presentare la denuncia di esercizio e di richiesta di licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane territorialmente competenze e procedere all’acquisto e tenuta del registro di carico scarico “semplificato” che non è soggetto ad alcuna preventiva vidimazione, che ha validità illimitata e che è da conservare presso il sito in cui è ubicato l’impianto.

Gli uffici delle Dogane rilasceranno poi all’impresa il codice identificativo ditta.

La licenza di esercizio con la specifica di un Codice ditta è indispensabile poiché dal 1° trimestre 2021 dovrà essere indicato nella domanda di rimborso accisa. Senza tale codice non si potrà recuperare l’accisa sui rifornimenti effettuati presso la cisterna interna all’impresa.

Le sanzioni previste dall’articolo 48 del TUA, sono le seguenti:
sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 €. per l’omessa denuncia del distributore;
sanzione ammnistrativa da 258 a 1.549 €. per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha precisato che:
– si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e non superiore ai 10 mc.;
– per i distributori minori il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo, in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane;
– le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il 01 gennaio 2021;
– la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° gennaio 2021;
– le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
– le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
– ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
– il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

 

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