Bonus moda 2022 credito imposta per le rimanenze (Sezione 3.1 Temporary Framework e quindi fortunatamente non rientra nel regime de minimis)
L’articolo 48-bis – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riconosce un credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.
Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Novità 2022:
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 articolo 3
3. Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
47.51, 47.71, 47.72.
Nell’anno 2022 sono ricompresi anche i seguenti codici attività:
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura teorica del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Attenzione il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta 2021 devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. Il decreto legge 21 marzo 2022, 2022 anche detto “Taglia prezzi”, all’articolo 10- sexies, ha cambiato la norma istitutiva prevedendo che il bonus moda sia utilizzabile anche nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione eliminando così il vincolo dell’utilizzo nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Il credito può essere utilizzato partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termini di presentazione. I contribuenti con crediti superiori a 150mila euro dovranno invece aspettare l’esito dei controlli antimafia.
La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dalla propria area riservata : Cassetto fiscale / Crediti e agevolazioni utilizzabili / Agevolazioni.
Codice tributo “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Il credito va indicato nel quadro RU del modello Redditi, con il codice credito “I5”.
Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione.
Attenzione: la comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).
Provvedimento del 23 giugno 2022 prot. n. 2022/236366
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1.1.Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso in cui il credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, con risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 è stato istituito il codice tributo “6953”, che potrà essere indicato nel modello F24 anche per la fruizione del credito relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Software di compilazione Bonus tessile moda e accessori
Versione software: 2.0.0 del 10/05/2022
Il software ComunicazioneSettoreTessile consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Procedura di controllo Bonus tessile moda e accessori
La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Istruzioni dichiarazione redditi
Rimanenze magazzino (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI) Codice credito I5
Credito d’imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020, art. 8 D.L. 73/2021)
Con il codice credito “I5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 è individuato l’elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6953”.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 26 novembre 2021 (data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti che hanno presentato la comunicazione per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU12.
La misura agevolativa è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
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