Resi noti dall’Inps gli importi dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2023.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.
Conseguentemente, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni – Aliquota 24%
Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni – Aliquota 24,48%
Artigiani Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni – aliquota 23,25%
Commercianti Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni – aloquota 23,73%
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
– Artigiani Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni – minimale annuale pari a 4.208,40 euro
– Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni – minimale annuale pari a 4.292,42 euro
Artigiani Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni – minimale 4.077,12 euro
Commercianti Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni – minimale 4.161,14 euro
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
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