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9 Settembre 2026

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021 diversi da quelli relativi a Industria 4.0

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Credito di imposta beni strumentali nuovi anno 2021 spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 in beni strumentali nuovi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Questo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene, utilizzando il codice tributo 6935.

La Legge 30/12/2020, n. 178 ha modificato le percentuali del credito d’imposta derivante dall’acquisto di beni strumentali nuovi “ordinari” ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%. Il credito di imposta va considerato contabilmente come un contributo in conto impianti.

Il credito ha sostituito le precedenti discipline del super ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi – materiali e immateriali – destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
– fabbricati;
– beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
– veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0).

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il Decreto Sostegni-bis approvato il 20.05.2021 ha modificato le regole di fruizione della nuova disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, prevedendo l’estensione anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro della facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
La fruizione in unica soluzione resta comunque esclusa ai seguenti investimenti:
– in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 01.01.2022;
– in beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;
– in beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria.

 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP.

 

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento (con una dicitura tipo: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1063 Legge 178 del 30.12.2020”).

I chiarimenti sulla dicitura in fattura; risposte agli interpelli 438 e 439 pubblicate il 5 ottobre 2019
L’Agenzia delle entrate specifica che se il documento, in caso di controlli e verifiche, viene trovato privo dell’indicazione, non si considera valido e la quota corrispondente di agevolazione viene revocata, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria:
– in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
– in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
-la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
-la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:
-in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
-in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere effettuata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

La coesistenza delle diverse agevolazioni 2020 e 2021
Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti con le regole stabilite o per l’anno 2020 o con le nuove regole dell’anno 2021.

Il codice tributo 6935 

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) il codice istituito è il codice tributo 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari). Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Attenzione per gli acquisti di beni strumentali ordinari, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, effettuati nell’anno 2020 il codice tributo da utilizzare è il 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari) e NON il 6935.

 

Cessione del bene
Se, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito di imposta è ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito. 

 

I requisiti soggettivi per l’utilizzazione
Si ricorda che l’utilizzo del credito spettante è subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori – DURC positivo. Tale requisito è riscontrabile sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità al momento di ciascuna compensazione; sia in presenza di situazione di regolarità dell’impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc. In caso di Durc irregolare l’azienda non può procedere alla compensazione del credito d’imposta pena l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo indebitamente compensato.

 

Dichiarazione dei redditi
I dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. I codice da utilizzare sono:
-“H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), credito d’imposta del 6% , codice tributo 6932;
-“2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), codice tributo 6933;
-“3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016), credito d’imposta del 15%, codice tributo 6934.

Per quel che riguarda invece i crediti di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021, previsti a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 andranno invece indicati i seguenti codici:
-“L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), codice tributo 6935;
-“2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), codice tributo 6936;
-“3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla 232/2016), codice tributo 6937.

Nella sezione IV, rigo RU130, andrà invece indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta.

Nel quadro RF il credito di imposta trova allocazione nel quadro RF al rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”.

Per i crediti d’imposta di importi superiori a 5.000 euro non occorre la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità perché si tratta di un credito non direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma che ha natura strettamente agevolativa. 

Contabilizzazione in bilancio il credito d’imposta
Secondo la prassi prevalente, l’agevolazione costituisce un beneficio economico per le imprese riconducibile alla fattispecie dei contributi in conto impianti che può essere contabilizzato nei seguenti alternativi metodi:
– metodo indiretto: i contributi sono imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
– metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Già il comma 1059 della legge di bilancio 2021 prevedeva che credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi fosse «cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».
Con le risposta 508/2021 e la circolare 9/E/2021, Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020-2022 e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative, che non prevedano divieti di cumulo con misure generali, purché nel rispetto del limite costituito dal “costo sostenuto”.
La risposta 508 di Agenzia delle Entrate ha anche il pregio di confermare che, per verificare l’eventuale superamento del costo sostenuto in conseguenza del cumulo con altri incentivi, si considera quale specifica agevolazione, anche il risparmio d’imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
La circolare 9/E conferma che, ai fini della determinazione del Credito d’imposta beni strumentali, il costo deve essere assunto al lordo di altri contributi aventi ad oggetto i medesimi beni agevolati.

Esempio investimento in un bene materiale 4.0 interconnesso che benefici sia del credito d’imposta beni strumentali, sia di un altro credito: 
Costo di acquisizione del vene 4.0 = 10.000 euro
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali = 10.000 x 50% = 5.000 euro;
Credito d’imposta diverso che preveda il 25% = 10.000 x 25% = 2.500 euro.
Verifica cumulo
Nel calcolo del cumulo vanno considerate:
• l’irrilevanza fiscale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ai fini Ires (24%) e Irap (3,9%), ai sensi dell’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020;
Calcolo irrilevanza fiscale crediti  = (5.000 + 2.500) x (24% + 3,9%) = 2.092,50 euro.
Il calcolo del cumulo sarà dunque il seguente = 5.000 + 2.500 +  2.092,450 = 9.592,50 euro < 10.000 euro.
Il cumulo non eccede dunque il costo sostenuto per l’acquisizione del bene e si quindi procedere all’integrale cumulo delle due agevolazioni.

 

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

 

Clicca qui per leggere invece le norme valide per il credito di imposta relativo all’acquisto dei beni strumentali effettuati nell’anno 2020.

 

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Patent Box provvedimento 48243 2022 Agenzia Entrate

Ruling articolo 31 ter del DPR 600/1973

Credito imposta formazione 4.0 

Attento imprenditore

Patent box

 

 

Francesco Cacchiarelli, economista di impresa e consulte strategico, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

 

 

 

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