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9 Settembre 2026

DL sostegni contributo a fondo perduto alle partite IVA

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Beneficiari del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni ex art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41

Clicca qui per scaricare la guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto previsto dal DL sostegni

Al fine di sostenere le Partita IVA colpite dalla emergenza COVID è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che:
-svolgono attività d’impresa;
-arte o professione;
-o producono reddito agrario;
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che hanno registrato un calo del fatturato nel 2020 e a prescindere dal codice ATECO.
Il contributo viene comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società. Per la fruizione i contribuenti potranno scegliere tra l’accredito sul conto corrente o, in alternativa, l’ottenimento di credito d’imposta di pari importo da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Si precisa che i contribuenti che abbiano aperto partita IVA dal 1 gennaio 2020 e fino al 22 marzo 2021, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dal calo di fatturato, nella misura minima stabilita dalla norma, vale a dire 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Prestare invece massima attenzione nei conteggi per chi ha invece aperto la partita IVA nel corso dell’anno 2019.

Soggetti esclusi dal contributo sono:
-le attività che hanno realizzato un ammontare di compensi o ricavi superiori a 10 milioni di euro;
-la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
-hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (23/03/2021);
-gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
-i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Cose da fare

Per prima bisogna determinare il fatturato medio mensile del fatturato dell’anno 2019 e poi dell’anno 2020.
Qualora l’ammontare medio mensile dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno 2019 si procede a calcolare sulla differenza, la percentuale di contributo a fondo perduto spettante.
Sono stati individuati 5 diversi scaglioni:
Ricavi / compensi anno 2019 fino a 100mila euro: 60% della perdita
Ricavi / compensi anno 2019 tra 100mila euro e 400mila euro: 50%
Ricavi/compensi 2019 anno 2019 tra 400mila euro e 1 milione di euro: 40%
Ricavi/compensi 2019 anno 2019 tra 1 milione di euro e fino a 5 milioni: 30%
Ricavi/compensi 2019 anno 2019 tra 5 milioni e fino a 10 milioni: 20% della perdita

Esempio:

Fatturato 2019 euro 120.000
Fatturato 2020 euro 60.000
– Siamo nello scaglione del 50%

Fatturato medio mensile 2019 euro 10.000 (120.000 diviso 12)
Fatturato medio mensile 2020 euro 5.000 (60.000 diviso 12)
Il calo del fatturato medio mensile è superiore al 30% possiamo calcolare il contributo a fondo perduto spettante.
Differenza fatturato medio mensile euro 5.000 (10.000 – 5.000)
Su questa differenza calcoleremo la percentuale spettante (50%)
– CFP spettante differenza fatturato mensile per percentuale: 5.000 x 50% = 2.500

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Ad oggi comunque il “canale telematico” non è ancora attivo e bisognerà aspettare l’apposito provvedimento.
L’istanza telematica potrà essere presentata dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. In questo ultimo caso l’intermediario deve essere stato delegato al servizio del cassetto fiscale.

Da martedì 30 marzo sarà possibile presentare le domande telematiche per ottenere i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni. La piattaforma si chiuderà il 28 maggio.

Si precisa che anche questo contributo a fondo perduto è fiscalmente irrelevante e non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP e non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

«Tebani, abbiamo lance, spade, frecce, mortaretti, tric trac e castagnole! E con queste armi potenti, dico armi potenti, noi, noi, spezzeremo le reni a Maciste e ai suoi compagni, a Rocco e i suoi fratelli! Valoroso soldato tebano, mio padre da lassù ti guarda e ti protegge. Armiamoci e partite! Io vi seguo dopo.» (Totò Contro Maciste)

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Regole compensazione credito IRPEF

Calendario rateazione saldo IRPEF

Fac simile lettera disdetta affitto

Dichiarazione redditi eredi

Clicca qui per scaricare la guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto previsto dal DL sostegni

Per quanto riguarda il “fatturato” da prendere in considerazione si ritiene utile riportare quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio. Come si desume anche dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate predisposta sull’argomento, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto in argomento,
occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, vanno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio)”.
Devono, altresì, essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nei suddetti mesi.

Continua, poi l’Agenzia delle Entrate, dicendo che, per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio dei contributi a fondo perduto:
– Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
– Occorre tenere conto delle note di variazione con data aprile;
– I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
– Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Importi fuori campo IVA nel calcolo del fatturato “ai fini della riduzione (…), è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)”. Pertanto, giunge a concludere l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi devono considerarsi anche gli importi fuori campo IVA.

 

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