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9 Settembre 2026

Il revisore deve misurare per legge la continuita’ aziendale

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Il postulato di continuità aziendale rappresenta un principio fondamentale nella redazione del bilancio d’esercizio. Esso presuppone che l’impresa sia in grado di proseguire la sua attività per un periodo di tempo ragionevole (in genere, 12 mesi dalla data di bilancio), senza dover liquidare i propri beni o cessare le proprie attività. Tale principio permea l’intero bilancio e influenza la valutazione di tutte le voci di attivo e di passivo.

La valutazione della continuità aziendale rappresenta un aspetto fondamentale della revisione legale del bilancio. Il revisore deve:
Ottenere una comprensione del processo di valutazione della continuità aziendale adottato dalla direzione.
Esaminare le informazioni utilizzate dalla direzione per effettuare tale valutazione, tra cui i dati finanziari storici, le previsioni future e i piani di finanziamento.
Valutare l’adeguatezza delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate dalla direzione.
Identificare eventuali segnali di incertezza sulla continuità aziendale, come ad esempio difficoltà finanziarie, perdita di clienti chiave o cambiamenti significativi nel quadro normativo.
Discutere con la direzione le proprie conclusioni in merito alla continuità aziendale e, se necessario, richiedere chiarimenti o informazioni supplementari.
Esprimere un’opinione modificata o negativa sul bilancio se ritiene che la continuità aziendale sia seriamente compromessa.

 

La responsabilità del revisore.

Il revisore dei conti, nell’ambito della sua revisione legale del bilancio, ha la responsabilità di:
Valutare se la società abbia adottato un’adeguata valutazione della continuità aziendale. Ciò implica l’esame delle informazioni e dei processi utilizzati dalla società per identificare e valutare i rischi per la continuità aziendale, nonché le relative misure di mitigazione adottate.
Verificare se la società abbia correttamente applicato il principio di continuità aziendale nella redazione del bilancio. Ciò significa che il revisore deve accertarsi che le voci di bilancio siano state valutate presumendo che la società continuerà ad operare per un periodo di tempo ragionevole (in genere, 12 mesi dalla data di bilancio).
Esprimere un’opinione sulla congruità della valutazione della continuità aziendale effettuata dalla società. Se il revisore ritiene che la valutazione della società sia errata o che non siano state adottate adeguate misure di mitigazione dei rischi, dovrà esprimere un’opinione modificata o negativa sul bilancio.
La vigilanza sugli adeguati assetti:

Oltre alla valutazione della continuità aziendale, il revisore ha anche il compito di vigilare sull’adeguatezza degli assetti aziendali volti a garantire la continuità stessa. Ciò significa che il revisore deve:

Verificare se la società abbia adottato un sistema di monitoraggio della continuità aziendale. Tale sistema deve essere in grado di identificare tempestivamente i segnali di crisi e consentire alla società di adottare le opportune misure correttive.
Valutare l’adeguatezza dei piani di crisi adottati dalla società. I piani di crisi devono definire le azioni da intraprendere in caso di difficoltà finanziarie o altri eventi che potrebbero mettere a rischio la continuità aziendale.
Accertarsi che la società disponga di risorse finanziarie sufficienti per far fronte a potenziali difficoltà future.

 

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Il principio ISA Italia 570: la responsabilità del revisore ed il postulato di continuità aziendale del bilancio.

ISA Italia 570 – paragrafo 2: Il presupposto della continuità aziendale implica che un’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (di 12 mesi).

La responsabilità del sindaco revisore si estrinseca in due momenti essenziali:
a) verificare alla data di chiusura dell’esercizio non sussistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o la presenza di cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.;
b) individuare le informazioni da riportate nella nota integrativa in relazione all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione specifiche (Doc.n.570, paragrafi 26,27,28 e29):
a) esaminare i piani di azione della direzione e l’effettiva implementazione;
b) raccogliere elementi probativi elementi probativi ed appropriati sulla fattibilità dei piani di azione;
c) raccogliere tutti gli elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di un’incertezza significativa sulla continuità aziendale;
d) stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce fatti o informazioni tali da modificare le conclusioni della medesima Direzione;
e) richiedere ed ottenere sempre dalla Direzione attestazioni scritte riguardo ai piani di azioni future.

NO ADEGUATI ASSETTI – NO GIUDIZIO POSITIVO

 

Articolo del Codice della Crisi modificato che prevedeva una più precisa responsabilità del revisore legale.

Questo articolo art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari è stato in vigore dal 01/09/2021 al 16/06/2022

Modificato poi dal Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83 Articolo 6

Dal 15/07/2022 Art. 14 (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati).

Vecchio testo non più in vigore:

Codice della crisi d’impresa Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019

Titolo II PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Capo I Strumenti di allerta

Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se lassetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

  

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova» – Agatha Christie

 

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Francesco Cacchiarelli, economista di impresa, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

 

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