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9 Settembre 2026

Le Banche chiudono i rubinetti alle imprese senza adeguati assetti

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L’accesso al credito per le imprese diventa più selettivo: le linee guida EBA e il Codice della Crisi d’Impresa impongono nuovi criteri di valutazione

Ottenere un finanziamento bancario per la propria impresa sta per diventare più complesso, soprattutto per chi non ha messo in ordine i propri “adeguati assetti”. Questi concetti, introdotti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e rafforzati dalle Linee Guida dell’European Banking Authority (EBA), rappresentano un requisito fondamentale per le PMI che desiderano accedere al credito.

Cosa sono gli adeguati assetti?

CosaArticolo 2086 “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Come ?
Gli adeguati assetti si declinano in 3 ambiti:
Per assetto organizzativo si intende organigramma, funzionigramma, mansionario,
Per assetto amministrativo si intende Business plan, budget, cash flow, reporting,
Per assetto contabile si intende contabilità aggiornata, analisi scostamenti, rendiconto finanziario, procedure formalizzate processi contabili

Come si valuta l’adeguatezza degli assetti (Art. 3 D.Lgs. n.14/2019).
Gli assetti devono consentire di :
-rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico o finanziario
-verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi
-rilevare i segnali di allarme

 

Perché le Banche li richiedono?

Le banche, nell’erogare un prestito – o per rinnovare una linea di fido – valutano attentamente la capacità dell’impresa di rimborsare il debito. In passato, si basavano principalmente su bilanci e garanzie reali. Ora, con l’entrata in vigore delle “nuove normative bancarie EBA“, l’attenzione si sposta sulla solidità strutturale dell’azienda e sul suo approccio “forward looking“.

Le nuove Linee Guida EBA precisano che le Banche “ .. dovrebbero valutare il modello aziendale e la strategia dei mutuatari, anche in relazione allo scopo del prestito (…) Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle proiezioni finanziarie associate, in linea con le specificità del settore in cui il mutuatario opera”.

A seguito di quanto previsto dalla nuove Linee Guida EBA le Banche sono obbligate a chiedere alle Aziende simulazioni predittive, ovvero delle vere e proprie proiezioni finanziarie che illustrano in modo dettagliato:

Come si evolverà il business nei prossimi anni: fatturato, costi, investimenti, margini di profitto.
Quali sono le strategie aziendali per raggiungere gli obiettivi prefissati: lancio di nuovi prodotti, espansione in nuovi mercati, acquisizioni, ecc.
Quali sono i rischi potenziali che potrebbero ostacolare il successo delle strategie: crisi economiche, cambiamenti normativi, concorrenza accresciuta, ecc.
In sostanza, le simulazioni predittive devono dimostrare che l’azienda è in grado di:
Rimanere redditizia e sostenibile nel tempo.
Generare flussi di cassa sufficienti per rimborsare il debito.
Creare valore per gli azionisti e per gli altri stakeholder.

Imprese con assetti adeguati = maggiori opportunità di credito

Le imprese che dimostrano di possedere adeguati assetti godranno di:

Maggiore accesso al credito: le banche saranno più propense a concedere finanziamenti a chi presenta un’organizzazione interna solida e trasparente.
Condizioni di prestito più favorevoli: tassi d’interesse più bassi e maggiore flessibilità nei piani di rimborso.
Rapporti più solidi con le banche: una maggiore fiducia da parte degli istituti di credito si traduce in una collaborazione più proficua e duratura.

A. un backward-looking information composta da:
A.1 reportistica storica (ultimi 4 bilanci), situazioni contabili:
A.2 reportistica corrente (anno in corso e precedente);
A.3 rendiconto di tesoreria relativo all’esercizio in corso.

B. un forward-looking information composto da:
B.1 piano aziendale strategico e piani operativi, comprensivi di simulazioni economico-finanziarie;
B.2 budget di esercizio, compreso budget di tesoreria a 12/18 mesi;
B.3 stress test sulle principali Key performance indicators;
B.4 valutazione finale della prospettiva di continuità aziendale.

Come adeguarsi alle “nuove normative EBA 2086”

Per le imprese che ancora non hanno implementato adeguati assetti, è fondamentale attivarsi tempestivamente. Il primo passo è una valutazione approfondita della propria struttura organizzativa, amministrativa e contabile. Successivamente, è necessario implementare le misure correttive e i processi necessari per garantire la conformità alle normative.

Consulenza professionale per una trasformazione efficace

Adeguarsi alle nuove normative può essere un processo complesso. Per questo motivo, è consigliabile affidarsi a professionisti esperti in materia di adeguati assetti e di riforma della crisi d’impresa. Un consulente esperto può fornire un supporto prezioso nella valutazione della situazione aziendale, nell’individuazione delle aree di miglioramento e nell’implementazione delle soluzioni più adeguate.

Oggi la valutazione del merito creditizio delle imprese entra in una nuova era. Le aziende che sapranno dotarsi di adeguati assetti saranno quelle più avvantaggiate nell’ottenere finanziamenti e nel costruire relazioni solide con il sistema bancario.

 


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Fascicolo aziendale EBA 2086

La posizione finanziaria netta PFN

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L’esperto in contabilità il pilastro per l’azienda

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Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Visto di congruità dell’informativa finanziaria aziendale

-Visto conformità dell’informativa finanziaria aziendale

-Relazioni di accompagnamento a operazioni finanziarie
Prima consulenza e raccolta informazioni utili alla relazione.
Relazione scritta il cui formato dipende dalla situazione di partenza, dal progetto e dal destinatario della richiesta.
Fascicolo aziendale EBA2086

-Analisi Centrale Rischi Banca d’Italia
Dalla Centrale Rischi le informazioni ricavabili sono molteplici: Rating dell’Impresa, Analisi degli Affidamenti e delle Segnalazioni ricevute, Calcolo dei costi bancari evitabili Ricognizione completa delle Garanzie rilasciate dal soggetto, etc.
Monitoraggio e controllo su cosa segnalano in CR della tua impresa le Banche 

 

Attenzione poi ai rischi penali: Codice della Crisi art. 325 – Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Modello di business, struttura aziendale e Piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie dalle Nuove Linee Guida EBA:
«Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:
a. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;
b. reddito e flusso di cassa;
c. posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;
d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale;
e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;
f. garanzia reale (per i prestiti garantiti);
g. altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;

 

Estratto di alcuni punti trattati dalle Nuove Linee Guida EBA

EBA: RELAZIONE FINALE SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI PRESTITI
Oggetto
[5] I presenti orientamenti specificano i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna,
come previsto dall’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE2, i requisiti in materia di rischio di credito e di controparte, come previsto dall’articolo 79 di tale direttiva, e i requisiti relativi alla valutazione del merito creditizio del consumatore, come previsto dal capo 6 della direttiva 2014/17/UE3 e dall’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE.

A) IL MODELLO DI BUSINESS, I PIANI AZIENDALI
5. Procedure per la concessione di prestiti
5.1 Informazione e documentazioni
[86] Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:
d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale;
e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;

B) VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO VERSO IL FUTURO
[118] Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macro prudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macro prudenziale designata.

C) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LA STRATEGIA AZIENDALE, PIANI AZIENDALI
[144] Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:
b – analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;

[159] Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.

D) STIMA REALISTICA E SOSTENIBILE DEL REDDITO E DEL FLUSSO DI CASSA FUTURO
[120] Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.

[129] Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.

[134] Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.

[143] Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.

[151] Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell’ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi.

[161] Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.

E) SOSTENIBILITÀ E LA FATTIBILITÀ DELLA FUTURA CAPACITÀ DI RIMBORSO
[131] Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.

[156] Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare un’analisi di sensibilità a uno o più fattori, considerando gli eventi di mercato e gli eventi idiosincratici o una loro combinazione.

[157] Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici per classe di attività e prodotto che potrebbero incidere sul merito creditizio del cliente.

[158] Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi, che sono particolarmente rilevanti per le circostanze specifiche e il modello di business del cliente:

Eventi idiosincratici e Eventi di mercato
a. Un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
b. Un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
c. Il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
d. Il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
e. Un grave ma plausibile danno alla reputazione;
f. Un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
g. Variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;
h. Un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
i. Una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
j. Una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
k. Un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.

F) CONOSCENZE, ESPERIENZA E CAPACITÀ DEL CLIENTE
Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

[133] Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

[160] Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati ai contratti di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).

G.DIPENDENZE RAPPRESENTATIVE DI RISCHI AZIENDALI
Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

[136] Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone chiave e, se necessario, individuare insieme a quest’ultimo possibili misure di mitigazione.

H FATTORI QUALITATIVI DELLA GESTIONE
[265] Oltre a monitorare le metriche creditizie e finanziarie, gli enti dovrebbero tenere conto delle informazioni relative a fattori qualitativi che potrebbero esercitare un’influenza significativa sul rimborso di un prestito.
Tali fattori potrebbero includere informazioni sulla qualità della gestione, gli accordi/disaccordi tra i proprietari, l’impegno di un proprietario nei confronti del cliente, le previsioni di crescita del mercato, il potere di prezzo di un’azienda, la struttura e la flessibilità dei costi, l’andamento, l’entità e la natura degli investimenti e delle spese di ricerca e sviluppo, nonché la ripartizione tra detentori di debito e gestori («servicer») all’interno del consolidato di gruppo.

 

 

 

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