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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 919-920 Indennità di comando al personale dell’Arma dei Carabinieri

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I commi 919 e 920, introdotti durante l’esame parlamentare, stanziano l’importo di 7,6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall’anno 2021, dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale. A decorrere dall’anno 2021, vengono incrementati di 7,6 milioni di euro annui gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018), per garantire la corresponsione dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale. L’importo di 7,6 milioni di euro anni si configura come limite di spesa. (comma 919). Nello specifico la disposizione in esame fa riferimento all’indennità di comando di cui al comma 3 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 concernente l’”indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità”. Ai sensi del comma 3 ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 919 in esame specifica inoltre che il riconoscimento dell’indennità di comando avviene con le modalità previste dal medesimo D.P.R. n. 164/2002. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 920).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

 

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Articolo 1 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (GU n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46)

Comma 919. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l’indennita’ di cui all’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalita’ ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Comma 920. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 

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