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15 Ottobre 2026

Livello Comportamentale / Decisionale come prova amministrativa

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Dal D.Lgs. 47/2026 alla prassi del CTU: perché per schivare le responsabilità non basta intercettare i segnali di crisi, ma occorre dimostrare la documentata tempestività dell’iniziativa gestoria.

Negli ultimi anni il dibattito sulla governance d’impresa e sugli adeguati assetti di cui all’articolo 2086 del codice civile si è concentrato prevalentemente sulla dimensione strumentale: l’adozione del software di Business Intelligence, la stesura dei mansionari, il calcolo del DSCR, la redazione del budget di cassa rolling a dodici mesi o la predisposizione dei protocolli previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

Tuttavia, la più recente evoluzione giurisprudenziale, le linee guida per i Consulenti Tecnici d’Ufficio pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel maggio 2026, e da ultimo la riforma organica del Decreto Legislativo 27 marzo 2026 numero 47, hanno impresso un cambio di passo decisivo passando dalla governance formale alla governance che funziona.

Adeguati assetti le sanzioni indirette del Mercato

Per comprendere come un Giudice o un Perito valuti l’adeguatezza della gestione, occorre fare riferimento alla tripartizione probatoria della Consulenza Tecnica d’Ufficio sugli adeguati assetti. La prova dell’adeguatezza non è un giudizio monolitico, ma si articola su tre distinti livelli d’indagine.

Il primo livello è il livello documentale, che riguarda le evidenze statiche. Risponde alla domanda di base: esiste la carta? In questo ambito rientrano gli statuti, gli organigrammi, i mansionari, le deleghe, le procedure contabili e i budget. Questo livello prova l’esistenza formale del sistema, il cosiddetto Design Check. Tuttavia, la sola presenza della carta è una condizione necessaria ma non sufficiente, e fermarsi a questo stadio espone al rischio di costruire un puro assetto di carta.

Il secondo livello è il livello organizzativo, che riguarda le evidenze dinamiche. Risponde alla domanda: l’assetto è “vivo”? Qui il perito analizza l’effettiva circolazione delle informazioni e la presa reale dei processi nella vita quotidiana dell’azienda. Si osservano la regolarità delle riunioni degli organi sociali, la tempestività delle chiusure contabili infrannuali, la coerenza tra il reporting direzionale e le scelte aziendali, nonché il funzionamento dei meccanismi di escalation quando un indicatore supera le soglie di guardia.

Il terzo e più decisivo livello è il livello comportamentale e decisionale, che misura la reazione tempestiva e costituisce la vera prova amministrativa. Si passa così dal Design Check all’Effectiveness Check. Questo livello analizza come si comporta l’organo amministrativo di fronte alle informazioni e ai segnali di pericolo intercettati dal sistema di monitoraggio.

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Nel valutare la responsabilità dell’organo gestorio ai sensi dell’articolo 2392 del codice civile, un punto deve essere ben chiaro: intercettare un’anomalia non equivale a governarla.

Un assetto contabile e amministrativo moderno può funzionare alla perfezione nel segnalare un degrado del flusso di cassa, uno scostamento rilevante rispetto alla stima dei costi a finire di una commessa, oppure il superamento dei segnali d’allerta tipizzati dall’articolo 3, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, come i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni o le posizioni erariali oltre soglia. Se però a fronte della spia rossa che si accende sul cruscotto direzionale l’organo amministrativo resta inerte, posticipa la decisione o si limita ad attendere che la situazione si sistemi da sola, l’assetto cessa di essere una tutela e si trasforma nella prova regina della mala gestio.

Il principio fondamentale è che il sistema di monitoraggio non deve essere un anestetico per la coscienza dell’amministratore, ma il presupposto informativo per un’azione tempestiva.

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Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026 numero 47, che ha riformato la disciplina societaria ricollocando tra l’altro il procedimento di denuncia delle gravi irregolarità nel nuovo articolo 2396-quater del codice civile e rafforzando il dovere di organizzazione nell’articolo 2380-bis del codice civile, ha sancito la centralità dell’effettività dei controlli e dei flussi informativi.

In particolare, il nuovo assetto normativo ribadisce che l’obbligo di gestione include l’obbligo di organizzazione e di reazione. L’amministratore non risponde del mancato raggiungimento del risultato economico, che resta tutelato dal principio della Business Judgment Rule, ma risponde della mancata o ritardata adozione delle cautele e delle decisioni esigibili di fronte ai dati emersi. Inoltre, i flussi informativi che giungono al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile impongono l’obbligo di iscrivere all’ordine del giorno l’adozione delle contromisure idonee.

L’amministratore che riceve dal direttore finanziario o dal software gestionale la segnalazione di una tensione di liquidità a sei mesi e non convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione per deliberare interventi correttivi, come la sospensione dei costi non strategici, la rinegoziazione degli affidamenti, l’esercizio dell’eccezione d’inadempimento ex articolo 1460 del codice civile sulle commesse patologiche o l’accesso alla Composizione Negoziata, viola direttamente i principi di corretta amministrazione.

Nelle perizie giudiziarie l’ausiliario del Giudice muove la propria indagine attraverso una ricostruzione ex ante della timeline della crisi. Il Consulente Tecnico d’Ufficio non giudica mai col senno di poi, per evitare il cosiddetto bias retrospettivo, ma analizza la sequenza temporale degli eventi.

231 e adeguati assetti l’approccio integrato

In primo luogo individua il momento della rilevabilità, ossia il punto in cui il software o l’indicatore di gestione ha intercettato lo scostamento o l’allerta. In secondo luogo verifica il momento della trasmissione, cioè il momento in cui il flusso informativo è stato inviato agli amministratori e agli organi di controllo. In terzo luogo accerta il momento della reazione, ovvero la data in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e attivato le contromisure.

La valutazione del livello comportamentale verte proprio sul tempo intercorrente tra la prima rilevazione e la reazione finale. La capacità e la celerità dell’organo amministrativo nell’attivare gli strumenti di regolazione della crisi o nell’adottare provvedimenti gestori atti a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario si dimostrano in giudizio tramite verbali di delibera formalizzati, estratti di log informatici con data certa, comunicazioni formali via PEC ai creditori o ai soci, e disposizioni operative scritte inviate ai responsabili di funzione.

Per comprendere la portata di questo livello, consideriamo due scenari opposti davanti al Giudice del Tribunale delle Imprese.

Nel primo scenario abbiamo l’amministratore inerte con un assetto puramente cartolare. L’azienda dispone di un software avanzato che rileva a marzo un crollo del DSCR al di sotto dell’unità e il blocco di tre Stati di Avanzamento Lavori da parte del cliente principale. L’amministratore archivia la notifica, continua l’operatività ordinaria senza convocare il Consiglio e senza bloccare le forniture per la commessa. A distanza di mesi l’azienda cade nell’insolvenza. In questo caso il giudizio del perito evidenzierà una carenza grave dell’assetto sotto il profilo comportamentale: l’amministratore ha subito la crisi invece di governarla, e l’aggravamento del dissesto gli sarà direttamente imputabile.

Nel secondo scenario abbiamo l’amministratore proattivo con un assetto vivo e una prova pronta. Di fronte allo stesso segnale di allerta rilevato a marzo, l’amministratore convoca entro cinque giorni lavorativi un Consiglio di Amministrazione straordinario, dispone la sospensione dei lavori ex articolo 1460 del codice civile sulla commessa contestata, aggiorna il budget di cassa rolling simulando lo scenario peggiorativo e avvia le trattative con gli istituti di credito in conformità alle linee guida EBA LOM. In questa ipotesi il giudizio del perito attesterà che l’assetto era adeguato ed efficace. L’eventuale esito economico negativo finale rientrerà nel fisiologico rischio d’impresa protetto dalla Business Judgment Rule, poiché l’amministratore ha fornito la prova pronta di una reazione tempestiva, diligente e tracciata.

Quindi alla luce della riforma del Decreto Legislativo 47 del 2026 e dei nuovi standard peritali, la tutela dell’imprenditore e degli amministratori passa attraverso tre regole d’oro.

Prima regola: non collezionare report che non vengono letti. Un cruscotto pieno di alert non seguito da verbali o decisioni costituisce una condanna scritta. Se un indicatore supera la soglia di guardia, l’analisi dello scostamento deve sfociare in una decisione formalizzata.

Seconda regola: datare e verbalizzare ogni reazione. Non è sufficiente aver gestito la situazione a voce o via telefono con clienti e banche. Occorre la tracciabilità scritta della decisione gestoria attraverso una rigorosa procedural due diligence.

Terza regola: attivare gli strumenti di prevenzione prima che sia troppo tardi. La tempestività nell’attivazione degli strumenti di regolazione della crisi, dalla Composizione Negoziata ai piani di risanamento, rappresenta il parametro primario su cui i Tribunali valutano la diligenza organizzativa ex articolo 2086 del codice civile.

L’adeguato assetto non è un documento da esibire ad una verifica o ad un audit: è la storia documentata e tracciata delle decisioni prese quando le cose hanno iniziato a girare nel verso sbagliato.

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa & business partner dal 1989

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989 

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999 

Mail francesco@qaserpmi.it

Per le PMI del Lazio, dell’Umbria e della Toscana, gli adeguati assetti non devono essere un modello teorico, ma un sistema pratico per governare cassa, margini, debiti, rischi e continuità aziendale.

Quali sono i tre livelli di prova usati dal CTU per valutare gli adeguati assetti aziendali? Il Consulente Tecnico d’Ufficio analizza tre livelli: il livello documentale, che verifica l’esistenza formale di statuti, deleghe e budget; il livello organizzativo, che controlla la regolarità delle riunioni e dei flussi informativi; e il livello comportamentale, che misura la documentata reazione tempestiva dell’amministratore di fronte ai segnali d’allerta.

Perché avere un software per gli adeguati assetti non protegge l’amministratore dalle responsabilità? Avere un software o un cruscotto di controllo rappresenta solo un supporto tecnico. Se il software rileva un segnale di crisi o un degrado della liquidità e l’amministratore non convoca il Consiglio o non adotta contromisure, la sola presenza del software diventa la prova dell’inerzia e della cattiva gestione dell’organo amministrativo.

In che modo l’amministratore può dimostrare la reazione tempestiva in tribunale? La reazione tempestiva si dimostra fornendo la prova pronta tramite verbali del Consiglio di Amministrazione con data certa, comunicazioni formali inviate via PEC a banche e creditori, estratti di log informatici dell’ERP e disposizioni scritte inviate ai responsabili aziendali che attestino l’adozione immediata di misure correttive.

Dalla Compliance di facciata all’Adeguatezza sostanziale

Qual è la differenza tra Design Check ed Effectiveness Check nella perizia sugli assetti? Il Design Check accerta se l’azienda ha predisposto sulla carta gli strumenti minimi indicati dall’articolo 3 del Codice della Crisi. L’Effectiveness Check verifica invece se quegli strumenti hanno prodotto flussi informativi concreti e se l’amministratore ne ha tratto le conseguenze gestorie attraverso decisioni tempestive.

Quali responsabilità introduce il nuovo articolo 2396-quinquies del codice civile per l’organo di controllo? Il nuovo articolo estende la vigilanza del collegio sindacale e dei revisori al funzionamento effettivo degli assetti, rendendo obbligatori i flussi informativi dagli organi delegati e introducendo una responsabilità solidale per inerzia nel caso in cui sindaci e revisori omettano di verificare o di segnalare le carenze del sistema di controllo interno.

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