Da giovedì 30 giugno i commercianti, gli artigiani e i professionisti sono obbligati ad accettare il pagamento mediante POS o carta di credito. I controlli e le sanzioni (30 euro più il 4% della transazione non eseguita) però potranno partire solo su segnalazione dei clienti. Se il cliente rinuncia «spontaneamente» al pagamento elettronico la sanzione non potrà essere mai applicata.
Ma vediamo quello che dicono le norme:
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 15 Pagamenti elettronici
4-bis. A decorrere ((dal 30 giugno 2022)), nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e’ il prefetto della provincia nella quale e’ stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.
Articolo 18 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 “PNRR 2”: Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici Articolo 1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
Il comportamento sanzionato è quindi “la mancata accettazione” e non la mancata installazione di un pos.
Si ritiene utile ricordare anche quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 15 del DL 179/2012: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica”.
L’esercente che dichiara quindi di avere il Pos fuori uso non è passibile di sanzione.
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