La PAT Inail (posizione assicurativa territoriale) rappresenta il numero del contratto stipulato tra l’INAIL e le aziende. Di fatto rappresenta la polizza infortuni sul lavoro che i datori di lavoro sono tenuti per legge a stipulare a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.
Le aziende possono trovare la loro PAT (posizione assicurativa territoriale) nel modulo per le comunicazioni delle basi di calcolo dei premi che l’INAIL invia ogni anno.
La posizione assicurativa territoriale (PAT) Inail non corrisponde al numero delle unità locale in quanto, allo stato attuale, esistono situazioni in cui una stessa unità locale può avere diverse PAT che corrispondono ai diversi rischi assicurati (ad esempio, operai ed impiegati).
Nell’archivio ditte ogni posizione assicurativa è ripetuta per ogni anno di competenza. In questo modo è possibile disporre delle informazioni sul numero di addetti per anno e correlare questa informazione con il numero di infortuni avvenuti.
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia del le retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, utilizzando il modulo cartaceo.Se il termine del 16 scade di sabato o di giorno festivo l’adempimento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, decreto legislativo 241/1997).
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Il datore di lavoro che presume di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello pagato nell’anno precedente deve inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno precedente.
Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.
Il premio autoliquidazione INAIL può essere pagato o in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali scadenti:
I rata, 16 febbraio;
II rata, 16 maggio;
III rata, 20 agosto;
IV rata, 16 novembre.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
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