La conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) introduce alcune modifiche alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Premesso che
-tali redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67 T.U.I.R);
-dal punto previdenziale non esiste alcun obbligo di contribuzione fino all’ammontare annuo di 5.000. Per i compensi occasionali che eccedono invece la quota di 5.000 euro annui, è obbligatoria l’iscrizione e il versamento alla Gestione Separata INPS. L’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore;
-non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65
Novità
La legge di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 introduce l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.
Quindi, prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione, con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente:
1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
2) Posta elettronica, anche non PEC
3) Sms
4) App
5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici
Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Vai alla sezione modulistica per scaricare gratuitamente oltre 500 fac simili di lettere, dichiarazioni, liberatorie fatte su misura per te !
Certificazione ritenute di acconto CU
Adeguati assetti organizzativi