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10 Settembre 2026

Rivalutazione quote di Srl non quotate: finestra 2026 aperta per le persone fisiche fuori dal regime d’impresa

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Per le persone fisiche che detengono partecipazioni in società non quotate al di fuori del regime d’impresa, anche nel 2026 resta disponibile la possibilità di rideterminare il costo fiscale della partecipazione.
L’operazione consente di sostituire il costo storico con il valore risultante da perizia alla data del 1° gennaio 2026, con l’effetto di ridurre o anche azzerare la plusvalenza imponibile in caso di successiva cessione della quota. La disciplina trova il suo fondamento nell’art. 5 della Legge 448/2001, è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 e, per il 2026, prevede un incremento dell’imposta sostitutiva al 21%.

Il quadro normativo 2026
Per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, il perfezionamento dell’operazione deve avvenire entro il 30 novembre 2026, mediante:
-redazione e asseverazione della perizia di stima;
-versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione oppure a rate.
Dal 2026, per le partecipazioni, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 21%, in aumento rispetto al 18% applicabile nel 2025. La stabilizzazione della misura evita ormai il meccanismo delle continue proroghe annuali, lasciando fermo il termine del 30 novembre di ciascun anno per l’esercizio dell’opzione.

Soggetti interessati
Nel focus di questo contributo, l’attenzione è rivolta alle persone fisiche che detengono quote di Srl non quotate al di fuori del regime d’impresa. In termini più generali, la disciplina riguarda i soggetti che, in caso di cessione, realizzano redditi diversi e non reddito d’impresa.
Questo significa, in concreto, che la rivalutazione interessa il socio “privato”, non l’imprenditore che detiene la partecipazione nell’ambito della propria attività d’impresa. La logica dell’istituto resta infatti quella di intervenire sul capital gain da futura cessione della quota.

Partecipazioni non quotate: perché la perizia è il vero fulcro dell’operazione
Per le partecipazioni non quotate, la rideterminazione del costo fiscale richiede obbligatoriamente una perizia giurata di stima riferita al valore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2026. La perizia deve essere redatta da un professionista abilitato e asseverata entro il 30 novembre 2026. È questo documento che fissa il nuovo valore fiscalmente riconosciuto della quota e rende operativa la rivalutazione.
Ed è proprio qui il punto centrale: la perizia non è un allegato formale, ma il cuore tecnico dell’intera operazione.
Il valore stimato:
-determina la base su cui applicare il 21% di imposta sostitutiva;
-diventa il nuovo riferimento fiscale per il calcolo dell’eventuale plusvalenza futura;
-incide quindi direttamente sulla convenienza economica della rivalutazione.
In altri termini, una rivalutazione fatta bene parte sempre da una perizia costruita bene.

Asseverazione entro il termine di legge
La perizia deve poi essere asseverata entro il 30 novembre 2026. Questo passaggio chiude il presupposto tecnico richiesto dalla norma per il perfezionamento della rideterminazione.

Chi può redigere la perizia
Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere predisposta da un professionista abilitato. Nella prassi operativa rientrano, in particolare, i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. È fondamentale che il professionista, oltre al requisito formale, abbia una reale esperienza in materia di valutazioni aziendali, perché il rischio non è tanto “fare la perizia”, quanto farla in modo debole o poco sostenibile.

Imposta sostitutiva e modalità di versamento. La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sul valore rideterminato. Per il 2026:
-l’aliquota è pari al 21%;
il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 30 novembre 2026;
-in alternativa, è possibile optare per il versamento in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Questa struttura rende ancora più importante la correttezza della perizia: il valore stimato non serve solo a “giustificare” la rivalutazione, ma costituisce anche la base economica su cui il contribuente anticipa il carico fiscale.

Il vero nodo: la convenienza
Con il passaggio dell’aliquota al 21%, la rivalutazione perde in parte la sua funzione di leva fiscale generalizzata e diventa una scelta da usare in modo selettivo. In termini economici, oggi l’operazione tende a essere interessante soprattutto quando il costo storico della partecipazione è molto basso rispetto al valore corrente e la plusvalenza latente è quindi significativa.
Prima di partire, il socio dovrebbe verificare almeno cinque variabili:
-costo fiscale storico della quota;
-valore stimato al 1° gennaio 2026;
-plusvalenza latente potenziale;
-costo della perizia;
-ragionevole prospettiva di futura cessione.
In assenza di questo check preliminare, la rivalutazione rischia di diventare un costo anticipato non giustificato da un reale beneficio.

Sul piano professionale, il percorso più razionale non è “fare subito la perizia e poi vedere”.
Il percorso corretto è il contrario:
1.ricostruire il costo fiscale della partecipazione;
2.fare una prima simulazione di convenienza;
3.solo se il quadro regge, impostare la perizia;
4.infine, perfezionare l’operazione entro il termine di legge.

Questo approccio consente di governare meglio tempi, costi e aspettative del cliente.
La finestra 2026 per la rivalutazione delle quote di Srl non quotate resta una leva interessante per le persone fisiche fuori dal regime d’impresa, ma non è più una scelta “automaticamente conveniente”. L’aumento al 21% impone una selezione più attenta dei casi in cui intervenire.
In questo scenario, la perizia assume un ruolo centrale sotto un duplice profilo:
-è il presupposto tecnico indispensabile della rivalutazione;
-è il fattore che condiziona in modo decisivo la convenienza concreta dell’operazione.
Per questo, nella pratica, la rivalutazione non si gioca tanto sulla norma quanto sulla qualità del lavoro preparatorio: ricostruzione del costo fiscale, analisi di convenienza e perizia ben costruita.

Francesco Cacchiarelli economista d’impresa dal 1989

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

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