Clicca qui per scaricare il modello di istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto
L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Il contributo fiscale è riconosciuto a due condizioni:
- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
- il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. la condizione fa riferimento al fatturato e corrispettivi IVA, a tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi interessati e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di riferimento, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini IVA. Si precisa che mentre l’ammontare dei corrispettivi deve essere assunto al netto dell’Iva, per le operazioni in ventilazione ovvero per quelle delle agenzie di viaggio, l’importo deve essere assunto al lordo dell’Iva.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale varia per tre classi di contribuenti individuate in base ai ricavi o ai compensi 2019:
| Fino a 400.000,00 euro di ricavi 2019 | 20% |
| Oltre i 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro | 15% |
| Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro | 10% |
È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Soggetti ai quali NON spetta il contributo a fondo perduto:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti).
- soggetti IVA che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:
– Art. 27 – Indennita’ professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
– Art. 38 – Lavoratori dello spettacolo.
Artigiani e commercianti (AGO)
Non sono state citate le indennità di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria (AGO) riceveranno sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto se naturalmente avranno avuto la riduzione del fatturato previsto dalla norma.
Il contributo è fiscalmente irrilevante e quindi non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Dal punto di vista contabile si tratta di un tipico contributo in conto esercizio e dovrà essere quindi rilevato in A5 del conto economico.
Modello richiesta contributo fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 10 giugno 2020 n. 230439/2020 per l’approvazione del modello e che definisce i termini e modalità di presentazione dello stesso.
Il modello può essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020.
Nel modello dovrà essere indicato in modo puntuale:
l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020.
Dovrà essere poi indicato l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo sul quale accreditare il contributo a fondo perduto. ATTENZIONE l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
Nel caso in cui l’ammontare del contributo, risulti di importo superiore a 150.000 euro, dovrà anche essere compilato la dichiarazioni antimafia.
L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Qualora il contributo a fondo perduto superasse i 150mila euro il modello dovrà essere inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it
L’Agenzia delle Entrate trasmetterà anche alla PEC del soggetto richiedente una comunicazione di avvenuta trasmissione di istanza o di rinuncia.
Controlli post erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento delle verifiche antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupererà il contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento dell’importo erogato e non spettante) e interessi.
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Le imprese in difficoltà
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E del 13 giugno 2020, precisa al punto 7 denominato “Compatibilità con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltà […] il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”.
Il punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014 definisce come impresa in difficoltà “un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze”:
nel caso di SRL, società per azioni, società in accomandita per azioni, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, “qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate” (situazione alla data del 31 dicembre 2019);
nel caso di SNC e di Società in accomandita semplice, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, “qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate”;
“qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori”.
Fondo perduto, istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea dei contributi non spettanti:
“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
“8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
“8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli commercialista ed economista di impresa dal 1989