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9 Settembre 2026

Segnalazione dell’organo di controllo articolo 25 octies Codice della Crisi

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Articolo 25 octies DLgs. 12.1.2019 n. 14 – Segnalazione dell’organo di controllo  

1.L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione e’ motivata, e’ trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
2.La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.

Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 17.6.2022 n. 83, pubblicato in G.U. 1.7.2022 n. 152.

È stato introdotto nel corpus normativo del codice della crisi il sistema di segnalazione.
Il nuovo articolo 25-octies affida all’organo di controllo societario il compito di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza, ex art. 17, di accesso alla composizione negoziata della crisi.
La segnalazione è motivata, ed è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c.

Art. 2407 – Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e  2395.

 

I professionisti della Qaserpmi sono sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni o approfondimenti.

Per contattarci info@qaserpmi.it   – collaboriamo anche con revisori, sindaci, avvocati istituti bancari, consulenti, organismi di vigilanza, fondi interprofessionali.

 

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

 

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