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9 Settembre 2026

Spese rappresentanza detraibilità e deducibilità

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Spese rappresentanza detraibilità e deducibilità

TUIR Articolo 108 Spese relative a più esercizi.
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Ai fini della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:
1) effettivamente sostenute e documentate;
2) relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
3) sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
4) il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza (importo annuo massimo in misura pari a  ..) in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Le spese di rappresentanza hanno quindi un limite quantitativo, unitario e sono soggette al principio di inerenza.

(In)detraibilità IVA delle spese di rappresentanza
In generale, l’IVA relativa alle spese di rappresentanza sostenute (inclusi quelle per gli omaggi) è detraibile se il costo unitario è pari a 50,00 euro. Le spese di importi superiori, al contrario, non beneficiano della detrazione dell’IVA.

Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell’erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.
Le spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di incrementarne la domanda.

 

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