Obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese.
Le aziende dotate di personalità giuridica (srl, cooperative, spa e sapa), e le persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni) tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust,
devono comunicare alla Camera di Commercio, entro 60 giorni dall’emanazione di un decreto dirigenziale del Mise, le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese (art. 21 c. 1 D. Lgs, n. 231/2007).
Non rientrano tra le società sulle quali grava l’obbligo di comunicazione le società di persone quindi:
– le società semplici
– le società in nome collettivo
– le società in accomandita semplice
in quanto non sono dotate di personalità giuridica.
La comunicazione telematica, effettuata dagli amministratori delle società, oltre ai dati identificativi della persona fisica indicata quale titolare effettivo, prevede per le imprese dotate di personalità giuridica l’indicazione dell’entità della partecipazione (diretta o indiretta) al capitale dell’ente da parte della persona fisica individuata come titolare effettivo oppure le modalità di esercizio del controllo. Attenzione l’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure.
Le comunicazioni telematiche dei dati e delle informazioni potranno essere effettuate nei 60 giorni successivi all’emanazione del decreto del Mise che stabilirà le specifiche di trasmissione. Allo stato attuale la comunicazione al Registro Imprese dovrebbe avvenire entro il 2023 per via telematica.
Sanzioni. Viene data alle Camere di Commercio la competenza per accertamento e contestazione delle eventuali violazioni dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
In caso di omissione della comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.
Se la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione amministrativa viene ridotta a 1/3.
Titolare effettivo come comunicarlo:
–accedere a DIRE, lo strumento di Registro Imprese per predisporre ed inviare pratiche di Comunicazione Unica, o in alternativa utilizzare le altre soluzioni di mercato
-selezionare la pratica “Titolare Effettivo”
-inserire la ragione sociale dell’impresa o istituto per cui si effettua l’adempimento
–concludere la pratica apponendo la firma digitale
Decreti da emanare dal MiSE:
1. Decreto di approvazione del modello digitale per la pratica telematica – DM 12 aprile 2023 pubblicato in GU il 20 aprile
2. Decreto per i diritti di segreteria
3. Decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie
4. Decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo
Dalla data di pubblicazione del Decreto finale in G.U. le aziende avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa domanda.
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Aggiornamento 2023: i titolari effettivi debuttano nei modelli dichiarativi 2023
Le società che nel corso del triennio 2020-2022 hanno ricevuto dei crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e beni strumentali dovranno compilare il nuovo rigo RU150 collocato nella sezione IV del quadro RU ‘crediti d’imposta’, dei modelli dichiarativi 2023 (modello redditi SC, SP e PF), rubricata ‘Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato’. Nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.
Aggiornamento 2024:
Con la Nota n. 115836 del 28 novembre 2024 del MIMIT è arrivato lo stop ufficiale al Registro dei Titolari Effettivi.
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999