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9 Settembre 2026

Torna la licenza per gli alcolici

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Il Decreto Crescita (Legge il 28 giugno 2019 n. 58), reintroduce – a decorrere dal 30 settembre 2019 –  la licenza fiscale obbligatoria per la vendita e la somministrazione di alcolici (ex licenza UTIF).

Si rammenta che dal 29 agosto 2017 in forza della Legge n. 124/2017 era stato abrogato l’obbligo di denuncia preventiva di attivazione d’esercizio all’Agenzia delle Dogane, e quindi la correlata licenza fiscale, per la vendita al dettaglio, anche mediante somministrazione, di prodotti alcolici soggetti ad accisa per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

La normativa ora reinserisce la licenza per la vendita di alcolici per:


a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

A seguito di questa reintroduzione,

  • le imprese che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo NON devono presentare una nuova denuncia, salvo soltanto il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
  • le imprese che invece non erano più soggette all’obbligo della denuncia (rientranti dunque nel periodo dal 29.08.2017 al 30.06.2019), devono presentare la denuncia licenza alcolici entro il 31 dicembre 2019.

La denuncia “cartacea “può essere consegnata direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio,oppure può essere inviata tramite raccomandata – entro il 31 dicembre 2019. La denuncia ha validità permanente. Si precisa che il legislatore non ha previsto né deroghe né tempi di adeguamento per le attività già in esercizio.

Per quel che riguarda l’attività di vendita di prodotti alcolici nell’ambito di sagre, fiere, mostre, ed eventi simili, le stesse continuano a non essere soggette all’obbligo di denuncia, in quanto di carattere temporaneo e di breve durata.

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