Operare attraverso una collaborazione tra imprese è un elemento caratterizzante delle modalità operative di lavoro delle micro e piccole imprese italiane. All’interno di questo "mondo aggregativo" oggi vi parlerò delle principali differenze che passano tra un rete di imprese contratto e un consorzio.
 
Il Consorzio è il contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate FASI delle rispettive imprese” (articolo 2602 codice civile).
 
Nel Contratto di Rete invece la collaborazione flessibile tra le imprese è finalizzata ad esercitare una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle aziende retiste e può consentire anche lo svolgimento di un’attività economica comune nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa e che si focalizza sul perseguimento di condivisi obiettivi strategici di crescita - individuale e collettiva - attraverso la realizzazione di un PROGRAMMA COMUNE di rete che rappresenta il fulcro e la giustificazione del contratto di rete stesso.

Il Consorzio è un nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle imprese consorziate ed ha una propria partita Iva.
Nella "Rete contratto" non sia ha invece la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e le imprese partecipanti restano indipendenti; apro parentesi - stiamo parlando della rete contratto e non della rete soggetto - chiudo parentesi.

 
L’attività (più circoscritta) del Consorzio è strumentale all’attività dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica.
Il Contratto di Rete permette l’esercizio in comune di attività non solo strumentali ma anche strategiche per lo sviluppo delle imprese resiste.
 
Il Consorzio ha un oggetto sociale.
La Rete ha un programma comune al cui interno dovranno essere specificati gli obiettivi principali da raggiungere, le modalità che dovranno permettere il raggiungimento di tali obiettivi e i criteri di valutazione degli stessi.
 
Nel Consorzio - proprio come per le società -  la governance è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione.
Nel contratto di Rete invece vi è invece un’ampia e flessibile scelta del modello di governance da adottare che sarà liberamente scelto dalle aziende partecipanti sulla base del tipo di collaborazione, fiducia e controllo che i retisti scelgono di avere. Si ritiene comunque che la presenza di un "organo/comitato" che si prenda in carico l’esecuzione delle attività previste e il perseguimento degli obiettivi previsti, sia di fatto necessaria, scegliendo liberamente però la forma più adatta a garantire il successo del progetto di "coopetition" interaziendale. Qualora le imprese partecipante decidano di dotarsi di un facoltativo "organo comune" - soggetto alla disciplina del mandato con o senza rappresentata -  la Legge prevede che nel contratto di rete stesso sia indicato:
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto; 
i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; 
le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 16-06-2016
 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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