Per le reti soggetto è previsto che l’organo comune entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (28 febbraio) debba depositare – inderogabilmente - la situazione patrimoniale presso la Camera di commercio ove la Rete ha la propria sede. 

La Legge non prevede che tale situazione patrimoniale debba essere approvata dalle imprese partecipanti alla Rete Soggetto. Nel caso in cui il contratto - o il regolamento - ne preveda l’approvazione, alla domanda di deposito del bilancio non deve essere comunque allegata la copia del relativo verbale di approvazione.

Per eseguire il deposito va utilizzato il modello B indicando come codice atto il numero 722 (situazione patrimoniale soggetti diversi). 
Il campo “data di approvazione del bilancio” è obbligatorio: si suggerisce di indicare come data di approvazione della situazione patrimoniale la data di invio della domanda.
L’imposta di bollo dovuta (euro 65,00), i diritti di segreteria (euro 62,70) e le sanzioni sono quelle previste per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Si rammenta che gli effetti della pubblicità legale nella Camera di Commercio sono quelli della pubblicità dichiarativa e per questo la situazione patrimoniale non depositata non può essere opposta ai terzi, a meno che non si dimostri che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Da ultimo si ricorda che la Legge n. 154/2016 ha esonerato le reti contratto dall'obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 01-02-2017

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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