Dal 16 gennaio le imprese e i professionisti possono cominciare a compensare il credito annuale Iva dell'anno precedente (fino ad euro 5.000) per pagare imposte e contributi nel modello F24. Vanno però tenuti da conto i vincoli previsti dalla normativa. L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 01 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori (Irpef, Irap, Ires, Iva, ritenute), di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

In pratica gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad euro 5.000, possono essere eseguiti solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. In questo caso è necessario anche l’apposizione del visto di conformità.
Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano la soglia dei 5.000 euro.

 

In sintesi le regole da applicare sono:


Compensazione libera per i crediti Iva non superiori a 5.000 euro.

Chi intende utilizzare in compensazione per l’intero anno 2022 credito Iva per importi non superiori a 5.000 euro, può presentare il modello F24 già dal primo gennaio 2022 senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva, potendo utilizzare per il versamento solo i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). Il codice tributo da utilizzare è  6099 indicando come anno di riferimento il 2021.
Tali compensazioni per importi non superiori ad euro 5.000 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad euro 5.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:
- non prima di 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione corredata da vista di conformità;
- gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata inserita la norma secondo la quale l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi alle compensazioni che presentano profili di rischio.

Soggetti ISA regime premiale ed esonero visto di conformità
Il regime premiale ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”)
-con un voto fino a 6, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
-con un voto compreso tra 6 e 8 al contribuente dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
-dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali come la possibilità di compensare fino a 50.000 euro annui di credito IVA senza apposizione di visto di conformità.

Agenzia delle Entrate Prot. n. 143350/2022
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto
2.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2022;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021.

Il soggetto interessato deve evidenziare tale beneficio nella dichiarazione IVA, barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.