Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24 dell'acconto Irpef in scadenza il 30 novembre. L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente è maggiore di euro 51,65, è pari al 100% dell'imposta e non è rateizzabile.
 
Per il calcolo dell’acconto è possibile utilizzare alternativamente due metodi, ossia:
•    storico (che si basa sull’imposta pagata per il 2016);
•   previsionale (che si basa sull’imposta che si presume dover pagare per il 2017 in considerazione dei minori redditi/ricavi e/o di maggiori oneri detraibili/deducibili che si prevedono di avere). 

 

È possibile utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione anche per il versamento del secondo acconto Irpef. 

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto può essere sanato con il ravvedimento operoso applicando:
 
  • per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione è quella del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
  • per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%;
  • per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione è  pari al 30%.
 
Acconti dovuti dal defunto
Condizione essenziale per l'obbligo di versamento dell'acconto è che il contribuente esista nel momento in cui l'acconto è dovuto.
Pertanto non ricorre l'obbligo di tale versamento in caso di morte del soggetto nel periodo di competenza e prima, ovviamente, della scadenza del termine previsto per il versamento stesso.
In tale ipotesi neanche gli eredi sono tenuti al versamento dell'acconto dovuto dal defunto.
(Circolare n. 96 del 31.10.1977 Ministero delle Finanze).
 
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