Il mancato o parziale pagamento del diritto camerale, codice tributo 3850, può essere sanato:
1) entro trenta giorni dal mancato versamento pagando contestualmente:
  • a) il tributo dovuto
  • b) gli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
  • c) la sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).
Si ricorda che i trenta giorni iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2) entro un anno dalla commissione della violazione (ravvedimento lungo) con il contestuale versamento:
  • a) del tributo dovuto
  • b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
  • c) della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Si precisa che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale codice tributo 3850.

Il tasso di interesse legale da utilizzare è dell'0,5% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, dello 0,01% dal 01 gennaio 2021, dell' 1,25% dal 01 gennaio 2022 e del 5% dal 01 gennaio 2023. L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:
  • interessi moratori = ammontare diritto annuale non versato X tasso legale annuo X n. di giorni/36.500.

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Modalità di versamento
Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici:
  • il codice tributo 3850 per l'importo base del diritto annuale (compensabile);
  • il codice tributo 3851 per gli interessi legali moratori (non compensabile nel senso che non può essere usato a credito);
  • il codice tributo 3852 per l'importo della sanzione ridotta (non compensabile nel senso che non può essere usato a credito).
Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("VT" se trattasi di Viterbo) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Solo l'importo indicato al codice 3850 può essere compensato con altri tributi.
Con la circolare n. 62417 del 30/12/2008 il MiSE  ha chiarito che al ravvedimento del diritto annuale non si può applicare la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5% e dal 6% al 3%) prevista dall’art. 16, comma 5 del D.L. n. 185/2008 , convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 2/2009.
 
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno, quindi con un unico modello.
 
Attenzione si potrà effettuare il ravvedimento solo entro un anno dalla data della violazione. Successivamente si potrà soltanto regolarizzare il tributo e attendere l'irrogazione della sanzione con cartella esattoriale o emissione di atto contestuale.
 
Ravvedimento e blocco della certificazione
A partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'impresa non in regola con il diritto annuale non possono essere rilasciati i certificati camerali (articolo 24, comma 35, L.  n. 449/1997). Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), l'impresa può versare il tributo mancante utilizzando l'istituto del ravvedimento al fine di sbloccare il certificato.

Con la Nota 16919 del 0/02/2015, il MISE ha chiarito che le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 alla disciplina del nuovo ravvedimento riguardano i soli tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non trovano applicazione per il diritto annuale Camere di Commercio, che non deve ritenersi, quindi modificato dalle novità intervenute.

 

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