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Covid 19, ecco il modulo da presentare per richiedere i prestiti fino a un massimo di 25mila euro per le partite IVA.
Tutti i soggetti IVA di minori dimensioni che autocertificano di essere danneggiati dall’emergenza di COVID-19 possono richiedere un nuovo finanziamento con:
- Importo fino al 25% dei ricavi e tetto massimo di 25.000 euro;
- Preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;
- Il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.
La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse prefissato molto basso (inferiore al 2%).
Attenzione: la garanzia si applica a prestiti fino al 25% dei ricavi del beneficiario nel limite massimo di 25.000 euro. Questo significa che per prendere un prestito di euro 25mila bisogna avere almeno 100mila euro di ricavi (come da dati relativi ai ricavi all’ ultimo bilancio depositato o dall’ ultima dichiarazione dei redditi presentata).Se ad esempio l’ammontare dei ricavi dichiarati è pari ad euro 40 mila il finanziamento garantito potrà essere richiesto per al massimo 10 mila euro.
Si specifica poi che la banca non è obbligata comunque a concedere il finanziamento e effettuerà comunque una sua istruttoria (semplificata) che non sarà immediata e ne probabilmente tempestiva (diciamo almeno 30 giorni).
Clicca qui per scaricare il modello da presentare alla banca
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 articolo 13 – Fondo centrale di garanzia PMI
Comma 1 lettera m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 15-04-2020