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10 Settembre 2026

Bonus moda credito imposta per le rimanenze

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La Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (bonus fashion) a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente (2019 – 2018 – 2017) nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

Attenzione con il decreto Sostegni-bis l’agevolazione è stata estesa anche al 2021 triennio precedente (2020 – 2019 – 2018). 

Codici attività ammessi
Elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta del 30% Bonus rimanenze moda riportati nel decreto ministeriale firmato dal Ministro Giorgetti:
-13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
-13.20.00 Tessitura
-13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
-13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
-13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
-13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
-13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
-13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
-13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
-13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
-13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
-13.99.10 Fabbricazione di ricami
-13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
-13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
-14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
-14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
-14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
-14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
-14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
-14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
-14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
-14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
-14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
-14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
-14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
-15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
-15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
-15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
-15.20.10 Fabbricazione di calzature
-15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
-16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
-16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
-20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
-20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
-32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
-32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
-32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
-32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
-32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
-32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

Novità 2022 DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 articolo 3
3. Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Dalle istruzioni del modello “Codice attività” In questo campo va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all’attività dei settori tessile, moda e accessori nell’ambito della quale operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta. In presenza di più attività, va indicato il codice corrispondete all’attività, tra queste, prevalente.
Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pena lo scarto della comunicazione.

Dal Decreto MISE 27 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021, che ha definito l’elenco dei codici Ateco e delle attività ammissibili al credito d’imposta: “ai fini dell’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633″.

Beneficiari
Imprese esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (comparto TMA Tessile, Moda e Accessori). 

Misura del credito
Credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Pertanto, considerato che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registratori dei periodi d’imposta 2017-2018-2019. Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il bonus moda nella misura pari al 30% di detta eccedenza. Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Vedi Quadro C – Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia del modello di comunicazione).
L’applicazione della norma deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

Valutazione rimanenze finali
Ai fini del calcolo del bonus moda in oggetto, la norma dispone che i criteri di valutazione delle rimanenze finali di magazzino 2020 debbono essere omogenei a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta precedenti considerati ai fini della media.
Per la valutazione delle rimanenze finali dei beni si deve tener presente quanto previsto dall’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, il cui comma 1, richiamato dall’articolo 48-bis in esame, precisa che le relative variazioni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio e che, a tal fine, le rimanenze – tranne alcune particolari ipotesi – vanno assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato ex lege, cioè applicando le disposizioni dettate dallo stesso Tuir.

Modello comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito. La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
-dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
-dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Certificazione
Le aziende non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono, invece, avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione scritti nella sezione A dell’apposito registro (articolo 8, Dlgs n. 39/2010).

 

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
-a seguito delle Comunicazioni presentate entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
-con riferimento alle Comunicazioni presentate entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Attenzione il decreto legge 21 marzo 2022, 2022 anche detto “Taglia prezzi”, all’articolo 10- sexies, ha cambiato la norma istitutiva prevedendo che il bonus moda sia utilizzabile anche nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione eliminando così il vincolo dell’utilizzo nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Attenzione: Bonus moda 2021 la percentuale passa dal 30% al 19,28%, lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento numero 334506 del 26 novembre 2021 “Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020”

Si specifica che il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione. 

 

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