Responsabilità art. 2407
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.
Indipendenza e obiettività del revisore
Conseguenze mancanza adeguati assetti
Il controllore non può essere anche il controllato
Continuità aziendale e responsabilità del revisore
Audit volontaria per l’Adeguatezza dei tuoi Assetti Aziendali
Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale
Segnalazione dell’organo di controllo articolo 25 octies Codice Crisi
Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
Imprenditori, attenzione: la check list per la crisi d’impresa è obbligatoria !
Attento amministratore se non adeguati gli assetti, la polizza assicurativa non ti salva
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28357 del 11 dicembre 2020: L’accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell’amministratore, ma anche che l’attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.