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9 Settembre 2026

Iscrizione e registrazione al regime OSS One Stop Shop

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Iscrizione e registrazione al regime OSS One Stop Shop Agenzia delle Entrate

Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia da attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-194. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale.

Attenzione: i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
-registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
-dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Possono accedere al regime UE
– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
– i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:
vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Per accedere al nuovo regime Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’

Per accedere al mini One Stop Shop (e, quindi, anche per la registrazione) bisogna quindi essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Gentile utente, benvenuto nella sezione del sito web riguardante il regime IVA mini One Stop Shop (MOSS), fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Tramite le funzionalità disponibili dal menu a sinistra, è possibile attuare quanto previsto dal regime:

– Registrazione MOSS: da utilizzare per aderire al regime MOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
– Dichiarazioni IVA MOSS: compila le dichiarazioni trimestrali ed inviale direttamente all’Agenzia delle Entrate.
– Pagamenti MOSS: concludi le attività trimestrali con il versamento dell’IVA dovuta.
– Reminders MOSS: consulta gli avvisi inviati per posta elettronica dall’Agenzia delle Entrate.
Registrazione al regime OSS: da utilizzare per aderire al regime OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
– Registrazione al regime IOSS: da utilizzare per aderire al regime Import OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
– Registrazione intermediario IOSS: da utilizzare per registrarsi in qualità di intermediario IOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione.

L’iscrizione ha effetto dal primo giorno del TRIMESTRE successivo alla registrazione.

Dichiarazione Iva Oss e versamento senza compensazione
La Dichiarazione Iva Oss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Oss. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre. Il versamento Iva sull’e-commerce – senza compensazione – va effettuato effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA OSS mediante addebito sul proprio conto o mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

Problema da non sottovalutare
Ipotizziamo che la tua azienda acquisti un bene per 1.000 euro e paghi quindi 220 euro di Iva italiana al fornitore. Si procede poi a vendere questa merce a privati tedeschi (IVA al 19%) al prezzo di  2.000 più IVA tedesca pari ad euro 380. Il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento la nostra impresa italiana dovrà versare telematicamente il debito di euro 380 di Iva tedesca. Per tale “pagamento OSS” non si potrà utilizzare l’istituto della compensazione. L’IVA italiana pagata e pari ad euro 220 dovrà essere riportata di dichiarazione in dichiarazione, fino a che, nella dichiarazione del terzo anno successivo, potrà essere chiesto a rimborso come minor credito Iva del triennio.
 

  

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