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9 Settembre 2026

IVA regime OSS pagamento

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L’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime OSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi della compensazione,

entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione;
con addebito sul proprio c/c aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate;
Nella richiesta di addebito, inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite i portali Oss e iOss, il soggetto passivo deve indicare:

il codice Iban
il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

-se il contribuente non dispone di un c/c aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia, dovrà effettuare un bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate. Nella causale del bonifico dovrà essere sempre riportato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Le scadenze dei versamenti sono le seguenti:

30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;
31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;
31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;
e 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Si tratta di termini che, se cadenti di giorno prefestivo o festivo, non vengono slittati al primo lavorativo e ricordiamo à esclusa la possibilità di pagare ricorrendo alla compensazione e al modello F24.

Attenzione: Una peculiarità di tale liquidazione è che, diversamente da come avviene per l’Iva italiana periodica, ai fini della determinazione dell’imposta da versare, è precluso al soggetto passivo l’esercizio del diritto alla detrazione sia dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, sia di quella relativa alle importazioni.
Ipotizziamo che la tua azienda acquisti un bene per 1.000 euro e paghi quindi 220 euro di Iva italiana al fornitore. Si procede poi a vendere questa merce a privati tedeschi (IVA al 19%) al prezzo di 2.000 più IVA tedesca pari ad euro 380. Il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento la nostra impresa italiana dovrà versare telematicamente il debito di euro 380 di Iva tedesca. Per tale “pagamento OSS” non si potrà utilizzare l’istituto della compensazione. L’IVA italiana pagata e pari ad euro 220 dovrà essere riportata di dichiarazione in dichiarazione, fino a che, nella dichiarazione del terzo anno successivo, potrà essere chiesto a rimborso come minor credito Iva del triennio.

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Il Regime OSS (One Stop Shop) è un sistema semplificato introdotto dall’Unione Europea per gestire l’IVA sulle vendite online di beni e servizi all’interno dell’UE. In sostanza, permette alle imprese di registrare e pagare l’IVA in un unico Paese membro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i loro clienti.

Un’azienda italiana che vende abbigliamento online in tutta Europa: Invece di registrarsi in ogni Paese UE dove vende, può utilizzare il regime OSS per dichiarare e pagare l’IVA in Italia.
Un’azienda tedesca che fornisce servizi di consulenza a clienti in diversi Paesi UE: Può utilizzare il regime OSS per dichiarare e pagare l’IVA in Germania.

Quali sono le condizioni per accedere al regime OSS?
Soggetti passivi: Possono accedere al regime sia le persone fisiche che le persone giuridiche stabilite nell’UE.
Tipologie di operazioni: Il regime OSS si applica alle vendite a distanza di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso consumatori finali stabiliti in altri Stati membri.

 

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