L’articolo 2630 del codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) prevede che:
Ad ogni componente del consiglio di amministrazione, e a ciascun sindaco, (se presente tale organo societario) per l’omesso o tardivo deposito del bilancio saranno applicate le seguenti sanzione:
L’ordinaria sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 1.032 è quindi aumentata di 1/3, ossia da 137,33 a 1.376 euro per ciascun responsabile; se il deposito è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti la sanzione è ridotta ad un terzo e risulta pari a 45,78 euro per ogni amministratore e sindaco.
In caso di accertamento se l’omissione è regolata entro 60 giorni dalla notifica, è consentito scegliere se pagare tra il doppio del minimo (€ 274,66) oppure un terzo del massimo della sanzione prevista (€ 458,67), oltre alle spese del procedimento. Tali importi saranno ridotti ad 1/3 (quindi € 91,55 e € 152,89) se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti e il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Verbale fusione per incorporazione
Verbale revoca amministratore unico
Verbale adeguatezza assetto organizzativo
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999