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9 Settembre 2026

Tende da sole pergotende schermature solari

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Ecobonus 50%. Acquistando e installando tende da sole, pergotende, pergole bioclimatiche puoi usufruire direttamente della detrazione fiscale pari al 50% dell’importo massimo detraibile, per le schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie, che sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni.

Detrazioni fiscali sulle schermature solari che, va specificato, sono ammesse solo se vengono realizzate strutture con certificazione che fanno risparmiare energia.
La detrazione fiscale viene concessa dall’Agenzia delle Entrate solamente nei casi in cui si verifichi la realizzazione della veranda addossata a una parete di casa con superficie vetrata e con esposizione a sud, sud/est, est, ovest,sud/ovest. Mai a nord.
La detrazione che riguarda il 50% dell’ammontare complessivo fino al 50% di €230,00 al Mq. (iva 22% inclusa) ed è detraibile dalle tasse in 10 rate uguali, in dieci anni, ed è valida con questi parametri fino al 31 dicembre del 2023.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato con bonifico bancario o postale che permette di tenere traccia delle seguenti informazioni:
causale (la spiegazione) del versamento, esempio: “Bonifico per interventi di riqualificazione energetica che hanno diritto alla detrazione del 50% come previsto dall’art. 1, commi 344-345-346-347, legge n. 296/06”;
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
e codice fiscale o partita IVA dell’impresa venditrice.

Per ottenere la detrazione bisogna presentare domanda sul sito di Enea entro 90 giorni dalla data della fine dei lavori o di collaudo (sezione Detrazioni fiscali).

Le strutture che rientrano nell’agevolazione sono di due tipi:
schermature solari (veneziane, tende a rullo, tende da sole, esterne a bracci pieghevoli o rotanti);
chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili, tapparelle) con certificazione CE, che possono essere combinate con vetrate o autonome.

Tende da sole
Fanno parte delle schermature solari e possono essere applicate sia all’interno che all’esterno o integrate alle superfici vetrate. Il limite massimo di spesa per il bonus tende da sole è di 60mila euro. Devono inoltre essere installazioni stabili (non removibili) e con una regolazione dell’apertura, per seguire le variazioni della luce solare nell’arco della giornata. Devono infine avere il marchio CE, rispettare le norme in materia di sicurezza, assicurare la protezione delle superfici vetrate. L’orientamento è permesso verso sud, sud-est, sud-ovest, mentre le imposte e le tapparelle possono essere esposte anche a nord.

I prodotti che rientrano nell’incentivo sono:
tende a rullo;
a lamelle orientabili (alla veneziana);
verticali;
esterne con bracci pieghevoli o rotanti;
ombreggianti (per lucernari o finestre da tetto).
Tra le spese extra che fanno parte dell’agevolazione troviamo:
smontaggio e dismissione dei vecchi sistemi di schermatura;
fornitura, montaggio e messa in posa dei prodotti;
assistenza professionale per la documentazione tecnica necessaria, per la direzione dei lavori ecc.;
opere provvisionali e accessorie.

DOCUMENTI DA CONSERVARE:
le fatture relative agli interventi;
le ricevute dei bonifici bancari o postali, che rechino chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
Il manuale uso con dichiarazione CE della tenda o della pergola;
Il codice CPID cioè la ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA, debitamente firmata in originale , che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa;
Dichiarazione del Fabbricante della schermatura solare, in cui si certifica che la schermatura ha i requisiti necessari per la detrazione.

 

Anno 2023
Ancora attivo il bonus tende da sole rinnovato, dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), sia per il 2023 che per il 2024. Secondo quanto riepilogato nella guida ENEA, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall’”allegato M” al Dlgs. del 29 dicembre 2006, n. 311. 

 

 

 

 

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