Accordo per riduzione canone di locazione che può essere limitata anche per un solo periodo ben individuato dalle parti.
Fac simile del testo dell'accordo - Con la seguente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, le parti:


1) Sig. ........................ nato a … il … e residente a … in via … C.F. …, di seguito denominato locatore
2) Sig. ....................... nato a … il … e residente a … in via … C.F. …, di seguito denominato conduttore

In riferimento al contratto di locazione stipulato in data …........ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di … in data … alla Serie (estremi della registrazione)
convengono e stipulano quanto segue:

a decorrere dal ………… il canone di locazione sarà ridotto da Euro … a Euro ................. annui, che il conduttore si impegna a corrispondere in rate mensili (anticipate) di Euro … 

Restano ferme e valide tutte le restanti pattuizioni presenti nel contratto originario non costituendo la presente scrittura novazione contrattuale.

Il fac simile sopra riportato può essere utilizzato per i contratti di locazione ad uso abitativo, per i contratti di locazione commerciali e per i contratti di locazione con opzione per la cedolare secca.

Con la Risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010 avente ad oggetto la registrazione dell’accordo di riduzione - anche temporanea - del canone di locazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali ed amministrativi da porre in essere nell'ipotesi di diminuzione del canone di locazione di un contratto, sia abitativo che commerciale, in corso.
Per l'intesa consensuale intervenuta tra il locatore ed il conduttore per la diminuzione del canone di affitto dell'iniziale contratto non sussiste l'obbligo, ai fini dell'imposta di registro, di comunicare tale modifica all'Amministrazione finanziaria - anche se comunque resta fortemente consigliata la registrazione dell'accordo.
Si precisa però, che il patto di riduzione dell'affitto può comportare una diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'Iva, e conseguentemente, il pagamento di una minore imposta.
A tal fine va attribuita data certa all'accordo e la registrazione (o uno scambio per PEC) è senza dubbio lo strumento più appropriato per attribuire la certezza della data ad un atto di fronte ai terzi (art. 2704 c.c.).
Dal 13 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto legge n. 133 (Sblocca Italia), la registrazione volontaria dell'accordo avente ad oggetto esclusivamente la diminuzione del canone di affitto non scaduto, è esente dalle imposte di registro (67,00) e di bollo (16,00).
 
La Cassazione ha poi stabilito (sentenza n. 5576, Sezione III, del 9 aprile 2003), che la riduzione del canone non origina un nuovo contratto, che non si è in presenza di una novazione, ma semplicemente si tratta di modificare una delle diverse condizioni contrattuali (e solo quella !) stipulate dalle parti e quindi se ad esempio un contratto sta per scadere tra pochi mesi, la scadenza non subirà alcuna modifica.
 
Con l’ordinanza n. 7644, depositata il 9 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto probante, ai fini dell’intervenuta riduzione del canone di locazione, la scrittura privata non registrata, unitamente alla documentazione bancaria dalla quale si evinceva il versamento dei canoni nella misura ridotta successivamente concordata.
 
La registrazione dell'accordo di riduzione dell'affitto presso l'Agenzia delle Entrate clicca qui per scaricare il modello 69.
Compilare il modello 69 indicando dati del contratto di locazione e consegnarlo presso lo stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove era stata fatta l'originaria registrazione del contratto di locazione.
 
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