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9 Settembre 2026

3850 codice tributo diritto CCIAA

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Che cos’è il codice 3850 ? È il codice tributo da utilizzare per versare, mediante F24, il diritto annuale camerale, il tributo cioè che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento. L’importo dovuto per il diritto non è rateizzabile.
Attenzione a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
 
Come si effettua  il pagamento:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione con il modello F24. E’ possibile procedere al pagamento del diritto dovuto anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
 
Per non commettere errori nella compilazione dell’F24 è opportuno:
  • riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
  • indicare nella sezione del modello di versamento “Sezione IMU e altri tributi locali “- nello spazio riservato al “Codice ente locale”- la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento;
  • indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (codice 3850) e l’anno cui si riferisce il versamento;
  • indicare nello spazio “Importi a debito versati” l’importo dovuto complessivamente dall’impresa, calcolato come somma dell’importo previsto per la sede e dell’importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Si ricorda che versando in compensazione, con un modello F24 a saldo zero, gli importi dovuti per diritti annuali vanno comunque maggiorati dello 0,40% qualora il pagamento sia eseguito alle scadenze previste per il versamento con tale maggiorazione.

Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24 codice tributo 3850.

Attenzione alle truffe.

Il diritto annuale non si paga con bollettini postali o simili. Le imprese diffidino da richieste di pagamento relative all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relative a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale.

Le nuove imprese di cui al comma 2 dell’articolo 4, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico, iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2024 sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione, tramite modello F24 oppure contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica).

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2024, appartenenti ad imprese già iscritte nel registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito ai commi 1 e 2, dell’articolo 4, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico

Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno ed è dovuto interamente da chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell’anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra, l’impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa.

Per quest’anno l’importo fisso stabilito dal MiSE risulta ad esempio pari ad euro 53,00 (44,00 oltre a maggiorazione del 20% deliberata) per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) e pari ad euro 120,00 (100 oltre la maggiorazione del 20% deliberata) per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, come ad esempio le società in nome collettivo, in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna devono invece calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente e risultante dalla dichiarazione IRAP.
 

Chi non deve pagare il diritto annuale (ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359):

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
    le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
    le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
    le società cooperative per le quali sia stato disposto dall’autorità governativa lo scioglimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
    le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

     

Le società in liquidazione, le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A. le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria sono invece tenute al pagamento.
 
Termini di pagamento:

La scadenza per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (normalmente quindi dal 30 giugno – salvo proroghe) ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% versato in centesimi con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Fino al 30 luglio è comunque possibile versare il diritto annuale con la maggiorazione dello 0.40%. La maggiorazione va aggiunta all’importo prescritto e versata con il codice 3850 (anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi).

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro un anno dalla data della violazione si potrà effettuare il ravvedimento. Successivamente si potrà soltanto regolarizzare il tributo e attendere l’irrogazione della sanzione con cartella esattoriale o emissione di atto contestuale.

Esazione diritto annuale camcom 2024 Calcola e paga nuova utility

 

Proroga 2024:  Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0033353 del 13.6.2024 ha chiarito che la proroga prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» è riferita anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2024.
Pertanto per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la scadenza del diritto annuale è prorogata al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

 

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

 

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Importo del diritto annuale Camera di Commercio.

L’importo del diritto annuale è stabilito annualmente con decreto interministeriale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Con proprio decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20% per il finanziamento di progetti strategici.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall’annualità 2015.

 

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