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9 Settembre 2026

Le Reti d’Impresa nei distretti circolari

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Paragrafo 6.2.6 Aree di intervento: Simbiosi industriale estratto.
In una dimensione internazionale ed europea nella quale l’obiettivo di sostenibilità è diventato improrogabile, è prioritario promuovere e validare nuovi modelli e strumenti amministrativi/fiscali a sostegno della transizione verde.
La pandemia ha evidenziato la necessità di riconfigurare le catene del valore, di rafforzare il consolidamento dimensionale delle imprese e i processi di collaborazione imprenditoriale lavorando, quindi, a un nuovo modello italiano di filiera.
Nell’ambito della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare” occorrono in questo senso misure di politica industriale finalizzate all’applicazione di un modello “circolare” (incentrato sul riciclo e recupero e sull’eliminazione del concetto di rifiuto) che coinvolga una vasta platea di piccole e medie imprese; misure accompagnate da strumenti finanziari, tecnologici e organizzativi che mettano le imprese nella condizione di investire e attuarle.
Il contratto di rete è un contratto plurilaterale di cooperazione interimprenditoriale con finalità e caratteristiche che lo contraddistinguono e lo rendono pienamente compatibile con i business model circolari.

Infatti, con il contratto di rete – introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, co. 4-ter e ss. del DL n. 5/2009 e s.m.i. – più imprenditori, aggregandosi e condividendo idee, iniziative e investimenti, perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di obiettivi strategici definiti e misurabili e di un programma condiviso di attività da attuare nel tempo.
Le reti d’impresa rappresentano una risposta innovativa del nostro ordinamento per consentire alle imprese di affrontare insieme le sfide della sostenibilità e il cambio di paradigma dal tradizionale approccio lineare di produzione -consumo -smaltimento verso un modello economico circolare, che punta a riutilizzare, recuperare o riciclare i materiali di risulta dei processi produttivi e di consumo, riducendo in tal modo il flusso in uscita di queste importanti “risorse” verso lo smaltimento e il flusso in entrata di nuova materia prima vergine.
Le reti, d’altra parte, si confermano un fenomeno economico, prima ancora che un modello giuridico, di estremo interesse per il mondo produttivo dal momento che, secondo gli ultimi dati disponibili, sono 7.443 per oltre 41.733 imprese aggregate, con un’ampia diffusione su tutto il territorio nazionale (al Nord-est 20,67%, Nord ovest 18,25%, al Sud e Isole 24,92 %, 36,17% al Centro).
Come anticipato, il contratto di rete, per finalità e caratteristiche, rappresenta un modello di organizzazione e gestione della collaborazione tra imprese idoneo a sviluppare e attivare pratiche di economia circolare. Questo strumento si caratterizza, infatti, per:

i) flessibilità, sul piano organizzativo e gestionale, essendo tali scelte rimesse all’autonomia negoziale dei contraenti;

ii) strategicità e stabilità, avendo obiettivi di innalzamento della capacità innovativa e della competitività delle imprese basati su programmi d’azione predefiniti e di medio periodo;

iii) trasversalità e inclusività, dal momento che possono collaborare in rete imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, area geografica e settore.

In termini di policy è, quindi, fondamentale valorizzare strumenti adeguati di incentivazione delle forme di organizzazione e coordinamento delle reti di filiera per superare gli attuali limiti, non solo territoriali e dimensionali, connessi all’utilizzo delle risorse regionali/nazionali/comunitarie, proprio come si sta facendo con la promozione dei “distretti circolari”, utili a realizzare forme di integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese per migliorare la filiera di raccolta e logistica riciclo/riutilizzo del rifiuto.

Si tratta di aspetti correttamente valorizzati nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, ai quali va data concreta attuazione mediante strumenti di collaborazione efficaci come i contratti di rete. Le reti rappresentano infatti un asset funzionale all’accelerazione della realizzazione dei “progetti faro” nell’ambito dei distretti circolari, in cui vi è la gestione in maniera unica ed integrata dei servizi ambientali connessi con le attività industriali, come anche l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti.
Le reti per l’economia circolare, facendo leva sull’innovazione partecipata e sul rafforzamento della capacità di investimento e di conoscenza condivisa (knowledge sharing) tra le imprese, possono puntare a individuare forme di uso della materia sempre più efficienti, intelligenti e innovative, e a sfruttare le opportunità derivanti dal riciclo e recupero dei rifiuti e dalla gestione dei materiali come sottoprodotti.
Oltre all’innovazione tecnologica, il modello organizzativo della rete di imprese è compatibile con i principali business model dell’economia circolare, tra cui quelli che prevedono la condivisione di piattaforme, la servitizzazione di beni, le pratiche di sharing, l’allungamento della vita utile dei prodotti tramite repairing, re-manufacturing, co-design, ecc.
In linea con i valori della circolarità, il modello della rete di imprese consente, dunque, di dare attuazione al principio di cooperazione tra tutti i soggetti del ciclo di vita di un bene e ai principi di responsabilità estesa del produttore e dell’EoW.
Con lo strumento negoziale della rete è possibile gestire – per l’intero o in parte – il percorso che caratterizza il ciclo vita di un prodotto, dalla fornitura della materia prima alle fasi di progettazione e lavorazione, alla commercializzazione, al consumo fino alle successive fasi funzionali al riutilizzo o alla raccolta e gestione finalizzata al riciclo e recupero. Si realizza in questo modo un opportuno coordinamento tra imprese della filiera che può agevolare l’integrazione dei diversi livelli della catena del valore, la supply chain, ma anche rapporti di interdipendenza funzionale tra operatori “dissimili” che possono supportare progetti di simbiosi industriale.
Si pensi all’ipotesi dello scambio di sottoprodotti, che da scarto di lavorazione del processo produttivo di un’impresa possono diventare un prezioso input di materia per le linee di lavoro di altre imprese; alla condivisione di infrastrutture e utilities per la gestione e l’utilizzo congiunto di risorse, quali vapore, acque e reflui, energia; alla fornitura congiunta di servizi per soddisfare bisogni di sicurezza, igiene, trasporti, ecc., comuni, ad esempio, ad un’intera area industriale.
Il meccanismo normativo di pubblicità legale dei contratti di rete (art. 3, co. 4-quater, D.L. n. 5/2009) assicura inoltre evidenza del network verso i terzi e certezza giuridica in ordine ai soggetti aderenti alla rete, coinvolti nella realizzazione degli obiettivi e del programma comune di attività, e quindi anche rispetto agli impegni che la compagine aggregata ha assunto o intende assumere nei confronti di enti terzi, pubblici o privati, per l’attuazione di piani di investimento e progetti imprenditoriali e per beneficiare di agevolazioni.
In quest’ottica, lo strumento giuridico delle reti presenta altresì il vantaggio di fornire maggiori garanzie sulla compliance aziendale in campo ambientale, da far valere anche in sede di controllo.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha posto in consultazione pubblica il documento “Strategia nazionale per l’economia circolare- Linee programmatiche per l’aggiornamento” per aggiornare le linee strategiche del 2017 “Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico”.
Confindustria ha risposto alla consultazione, inviando al MiTE un Documento di osservazioni. Tale Documento contiene una sezione dedicata a “Le Reti d’impresa nei distretti circolari” (pagg. 44-48) all’interno del paragrafo 6.2.6 “Aree di intervento: Simbiosi industriale” (capitolo 6 “Orientamenti strategici, aree di intervento e strumenti”).

 

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francesco@qaserpmi.it 

 

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D.L. 10 febbraio 2009 n.5 Art. 3, commi 4 ter e 4 quater 

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

 

 

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