La proprietà industriale è un elemento essenziale del patrimonio di un'azienda.

Un asset, però, non sempre debitamente valorizzato e protetto, se non a livello macro. Le grandi aziende, infatti, dedicano risorse, a volte ingentissime, tanto alla visibilità del proprio marchio, quanto alla sua tutela.
Nel settore delle Mirco, Piccole e Media Imprese (MPMI), però, non si riscontra la stessa attenzione alla proprietà industriale, seppur con le dovute proporzioni.
Si può quindi parlare di un gap culturale legato alla compresione dell'importanza del bene immateriale "marchio" tra le grandi aziende e le PMI? Oppure è necessario fare riferimento a risorse sempre più scarse man mano che diminuisce la dimensione aziendale? O, infine, si tratta di una combinazione dei due aspetti?
Ciò che appare evidente è che in un'ipotetica scala dei valori aziendali delle MPMI, la valorizzazione del marchio non sempre occupa i primi gradini. Tra il 2010 e il 2014, ad esempio, si è passati dalla registrazione di più di 160mila marchi all'anno (2010) a 46.641 nel 2014 (Fonte: DATI STATISTICI TITOLI CONCESSI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE 2014 dell'UIBM).
 
Probabilmente è sulla base di queste riflessioni che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) - sta aumentando gli sforzi per diffondere sempre più tra le imprese una cultura brevettuale atta alla valorizzazione dei titoli della proprietà industriale.
Nel concreto, il 31 luglio 2015 il MiSE ha siglato con l'Unioncamere una Convenzione della durata di 30 mesi contenente i punti programmatici per la preparazione di bandi di gara per la concessione di agevolazioni alle imprese aventi ad oggetto la proprietà industriale.
 
Il bando denominato MARCHI+2 rappresenta un esempio in tal senso; esso, infatti, è finalizzato ad agevolare le imprese di micro, piccole e medie dimensioni nella tutela dei marchi all'estero, sia a livello comunitario (Misura A), che a livello internazionale (Misura B). Più esattamente, il bando MARCHI+2 mette a disposizione per la concretizzazione della azioni in esso previste due milioni e ottocentomila euro, suddivisi in quote massime di ventimila euro per azienda richiedente. Come già accennato, l'articolazione delle misure è su due livelli: con la Misura A si prevede un finanziamento per la registrazione di marchi comunitari presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), mentre con la Misura B l'agevolazione è concessa per la registrazione di marchi internazionali presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).
 
Le spese agevolabili concernono la progettazione del nuovo marchio, l'assistenza per il deposito e l'eventuale assistenza legale per azioni di tutela del marchio, più le tasse di deposito. E' importante che tali importi siano stati corrisposti successivamente al 01/02/2015 e comunque non dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
 
Quest'ultima deve essere inoltrata entro cinque giorni dalla data del protocollo attribuito mediante la compilazione di un form on line disponibile sul sito marchipiu2.it.
La domanda deve includere - tra gli altri documenti - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di agevolazione non si trovino in rapporto di contollo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero non si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%.
 
Le risorse, conferite attraverso una procedura valutativa a sportello (art. 5, comma 3, D.Lgs. 123/98) sono erogate da Unioncamere - partner del MiSE e soggetto gestore del presente bando - direttamente sul C/C bancario segnalato nella domanda di adesione entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell'agevolazione stessa.
Infine, l'art. 10 del bando MARCHI+2 disciplina la revoca delle agevolazioni qualora, in primis, le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati inesatti, oppure, in secondo luogo, sia stata aperta una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa o, infine, l'impresa sia stata cancellata dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 31/01/2016