Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Spettabile redazione di Tusciafisco buongiorno. Mi hanno detto che la fattura elettronica PA deve avere i requisiti IAL, mi potete dire in breve cosa significa ?

L’acronimo IAL indica i requisiti che deve rispettare la fattura elettronica PA e sta per Integrità, Autenticità e Leggibilità. L’articolo 21 co. 3 del DPR 633/72 stabilisce infatti che i soggetti passivi assicurano l’autenticità dell’origine della fattura e cioè chi ha emesso il documento, l’integrità del contenuto e cioè l’immodificabilità di quanto indicato nella fattura e la leggibilità dello stesso dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Clicca qui per andare direttamente alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatte su misura per te !

Clicca qui per scaricare la guida gratuita alla fatturazione elettronica

Buongiorno, ho un indirizzo di posta elettronica PEC di un'azienda, come posso sapere di chi è ?
 

È possibile risalire ai dati dell'intestatario di una PEC inserendo l'indirizzo nell'apposito campo "Indirizzo PEC" presente nel sito INI PEC (I ndice N azionale I ndirizzi di P osta E lettronica C ertificata).

Qui si digita in corrispondenza del campo "Indirizzo PEC" l'indirizzo che di cui si vuole conoscere l'impresa o il professionista intestatario e si clicca sul bottone "Cerca PEC".

Buongiorno, mi è stato da poco rifiutato un finanziamento perchè mi dicono che sono iscritto nella lista dei cattivi pagatori. Mi potete cortesemente dire in breve cosa significa ?
 
Per lo studio di una richiesta di finanziamento, una delle attività più importanti è quella di consultare gli archivi di informazione creditizia, detti anche SIC (Sistema d’informazione Creditizia), conservano i dati relativi alle operazioni di credito richieste, concesse, in corso, saldate o che hanno avuto, appunto, incidenti di percorso.

Buongiorno, sono un giovane lavoratore dipendente e mi piacerebbe cominciare a pensare ad un piano assicurativo per accantonarmi mensilmente una somma di denaro. Quali possono essere i limiti di  questi prodotti ? Se riscatto anticipatamente a cosa vado incontro ? Posso sospendere i versamenti?
 
I piani di risparmio assicurativo sono un prodotto adatto a chi desidera un rendimento minimo garantito e un extra rendimento derivante dalla performance della gestione separata. Molto importante è controllare i costi di gestione e la percentuale di retrocessione. La polizza vita costituisce sia  uno strumento importante per far fronte ai problemi economici che possono derivare  dalla morte di un membro della famiglia, specialmente nel caso in cui l'assicurato concorreva in maniera determinante alla stabilità economica della famiglia stessa, sia un metodo sicuro per garantirsi una pensione integrativa. Qualche mese prima della scadenza della polizza il beneficiario può decidere se prendere il capitale in un’unica soluzione o attraverso una rendita. Alcune polizze prevedono che il cliente sappia già al momento della sottoscrizione quale sarà la rendita che andrà a prendere vita natural durante alla scadenza del contratto. Le polizze vita sono poi impignorabili e insequestrabili e non seguono "l’asse ereditaria". Per quanto riguarda gli eventuali limiti possiamo dire che riscattare una polizza prima della scadenza del contratto non conviene mai, noi consigliamo eventualmente di mettere la polizza in riduzione ovvero sospendere i versamenti e riprendere il capitale alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda il riscatto parziale molto importante è la scelta della compagnia assicurativa in quanto ci sono delle compagnie che prevedono di poter beneficiare di una parte del capitale ogni 5 anni senza nessuna penale e in più se non si ritira il capitale accantonato, reinvestendo tutti gli anticipi resesi disponibili ogni 5 anni, si può prevedere un bonus (fino al __%) che premia la fedeltà e aumenta il capitale.
 

Buongiorno, probabilmente dovrò affrontare una causa con il costruttore della mia abitazione per via di problematiche legate alla struttura dell'immobile, a mio avviso mal costruito. Nel 2012 ho dichiarato 11.740 € e vorrei sapere se ho diritto al gratuito patrocinio.
Grazie


Salve, il modo migliore per rispondere al suo quesito è riportare l'articolo pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, dal titolo «Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi», a mio avviso perfettamente esaustivo:
«Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
1. Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
2. Emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
  • accoglimento della domanda
  • non ammissibilità della domanda
  • rigetto della domanda
3. Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Riferimenti normativi:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
  • Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141».
La risposta al presente quesito è stata elaborata in data 6 febbraio 2013 dal Dott. Riccardo Cerulli

Buongiorno, il mio quesito è il seguente: come si effettua il ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva (entro i 90 giorni dalla scadenza originaria) del modello UNICO2012, con responsabilità anche in carico all'intermediario?

In questo caso devono essere effettuati due distinti ravvedimenti operosi:
  • 1) il primo in carico al contribuente, con codice tributo 8911, per un importo pari a € 25,00 per ogni dichiarazione omessa (€ 50,00 in caso di unico con IVA) ed indicando l'anno 2011.
  • 2) il secondo in capo all'intermediario, con codice tributo 8924, per un importo pari € 51,00 ed indicando l'anno 2012.
Risposta al quesito redatta il 09.11.2012 da Riccardo Cerulli e Maurizio Cacchiarelli

Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Buongiorno, mi è stato notificato un avviso di liquidazione e irrogazioni sanzioni ai fini imposta registro a seguito della decadenza di agevolazioni fiscali. Posso presentare un'istanza di accertamento con adesione ?

La risposta è negativa. Gli avvisi di liquidazione delle imposte non costituendo un vero e proprio accertamento, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.
La risposta ai quesiti è formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta e non costituisce in alcun caso servizio di consulenza. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all'utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'estensore.


Risposta al quesito redatta il 22.07.2011 da Francesco Cacchiarelli - Webmaster tusciafisco.it

Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Salve, mi chiamo Katia ed ho avuto un figlio nell'aprile 2010. Io sono una lavoratrice dipendente, mentre mio marito ha sia un impiego come lavoratore dipendente che alcuni redditi derivanti da partita IVA.
Posso richiedere l'assegno per il nucleo familiare?


La risposta è sì, ma devono essere rispettate alcune condizioni.

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente e spetta, in particolare, ai:
  • lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi);
  • pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri)
  • lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.
Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Il riconoscimento dell’assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione.
L’assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:
  • i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all’Irpef, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l’indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero o presso Enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale o divorzio.
Nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, la domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
 

Pagina 1 di 2

Devi aprire la partita IVA? Cerca qui la tua attività..