Confermato il bonus sulle commissioni dei pagamenti elettronici per le attività con fatturato annuo fino a 400.000 euro.
Cosa è il Credito d'imposta POS?
Si tratta di un'agevolazione che permette di recuperare il 30% delle spese sostenute per le commissioni sui pagamenti elettronici effettuati con carte di credito, debito, prepagate e altri strumenti di pagamento tracciabili.
A chi spetta?
Il credito d'imposta spetta a:
Imprenditori
Lavoratori autonomi
Enti non commerciali
con un fatturato annuo inferiore a 400.000 euro.
Come funziona?
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 6916.
Quali sono le transazioni ammesse?
Tutte le transazioni con:
Carta di credito
Carta di debito
Carta prepagata
Altri strumenti di pagamento digitali (POS, e-wallet, smartphone, smartwatch)
Come si ottiene?
Per ottenere il credito d'imposta, è necessario:
Scaricare il rendiconto delle commissioni pagate, messo a disposizione dal fornitore del servizio di pagamento elettronico.
Conservare il rendiconto per 5 anni.
Entro quando si può utilizzare?
Il credito d'imposta può essere utilizzato solamente in compensazione a partire dal mese successivo a quello in cui è stata addebitata la commissione.
Altri aspetti importanti:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
Il credito d'imposta rientra nel calcolo del regime de minimis.
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Hai ricevuto una cartella di pagamento e vuoi utilizzare i tuoi crediti tributari per estinguerla? In questo articolo, ti spiegherò come fare.
La compensazione dei tuoi crediti tributari con le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
La compensazione è un’opzione che ti consente di pagare, anche parzialmente, le somme indicate in una cartella di pagamento utilizzando i crediti che possiedi nei confronti delle imposte erariali.
Ecco come funziona:
Modello F24 Accise: Per effettuare la compensazione, devi utilizzare il modello F24 accise. In questo particolare modello F4 andrai ad indicare il codice tributo specifico denominato RUOL. Più precisamente nella sezione “accise” del modello, dovrai inserire il codice RUOL insieme alla provincia dell’Agente per la riscossione e l’importo dovuto. Nella sezione “erario”, indicherai il credito che intendi utilizzare per estinguere il debito presente nella cartella esattoriale.
RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011 – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte. L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.
Presentazione telematica: Devi presentare il modello F24 accise attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come il servizio “F24 web” o “F24 online”. In alternativa, puoi avvalerti di un intermediario abilitato.
Comunicazione delle Cartelle: Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, puoi comunicare all’Agenzia delle entrate-Riscossione su quali cartelle erariali vuoi attribuire il pagamento. Questa comunicazione va effettuata entro 3 giorni dalla presentazione del modello F24 accise, utilizzando il Modello RC1 (Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti).
Blocco dei rimborsi:
Tieni presente che se hai debiti iscritti a ruolo e non esegui la compensazione volontaria, il rimborso delle imposte sarà bloccato. In tal caso, le somme da rimborsare restano a totale disposizione dell’agente per la riscossione. Pertanto, è importante valutare attentamente la possibilità di compensare i crediti per evitare questa situazione.
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa & business partner
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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LIPE 2024 scadenze invio telematico
I trimestre (Gennaio - Febbraio e Marzo) 31 maggio
II trimestre (Aprile - Maggio e Giugno) 30 settembre (DL 73/2022)
III trimestre (Luglio - Agosto e Settembre) 30 novembre
IV trimestre (Ottobre - Novembre o Dicembre) 28 febbraio
Ravvedimento LIPE
Imposta di bollo su fatture elettroniche
per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 31 maggio;
per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 31 agosto;
per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 30 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 28 febbraio dell’anno successivo.
Presentazione modelli Intrastat trimestrali
Intra I trimestre 25 aprile
Intra II trimestre 25 luglio
Intra III trimestre 25 ottobre
Intra IV trimestre 25 gennaio
Scadenze versamenti Enasarco
per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
Leggi tutto: Promemoria principali scadenze fiscali
Rottamazione del magazzino 2024, schema di sintesi art.1, commi 78-85 della Legge 30 Dicembre 2023, n.213:
Destinatari:
Imprese individuali in ordinaria e società che non adottano i principi contabili internazionali (OIC)
Escluse le imprese minori in contabilità semplificata (ma possibile in vista di un transito in contabilità ordinaria)
Periodo di riferimento:
2023 per i soggetti solari (esercizio in corso al 30 settembre 2023)
Rimanenze interessate:
Beni di cui all'art.92 del D.P.R. 917/1986:
Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
Materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi quelli strumentali)
Esclusi: servizi in corso di esecuzione, commesse infrannuali, opere, forniture e servizi ultrannuali
Casistiche:
Sopravvalutazione: Eliminazione delle esistenze iniziali per quantità e/o valori superiori a quelli effettivi
Sottovalutazione: Iscrizione delle esistenze iniziali per quantità e/o valori in precedenza omessi
Adeguamento:
Effettuato nella dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) relativa al periodo di riferimento
Versamento delle imposte in due rate di pari importo
Effetti:
Piena efficacia fiscale e civilistica a decorrere dal periodo di riferimento
Non utilizzabile per accertamenti relativi a periodi precedenti
Imposta sostitutiva non deducibile
Contabilità:
Adeguamento imputato al saldo di apertura (2023) delle rimanenze
Sopravvenienza se errore ritenuto irrilevante
Imposte:
Eliminazione delle esistenze iniziali:
IVA (aliquota media 2023) x VALORE ELIMINATO x COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
IMPOSTA SOSTITUTIVA (18%) x (VALORE ELIMINATO x COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE – VALORE ELIMINATO)
Iscrizione di esistenze iniziali:
IMPOSTA SOSTITUTIVA (18%) x VALORE ISCRITTO
Versamenti:
Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023
Entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relative al periodo successivo
Sanzioni:
Nessuna sanzione per l'adeguamento
Restano fermi i verbali di constatazione e gli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024
Dichiarazione dei redditi:
L'adeguamento deve essere richiesto ed indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 nell'apposita sezione del quadro RQ righi da RQ110 a RQ112.
Nota integrativa per le società di capitali:
Dettagliata illustrazione dell'adeguamento effettuato
Ammontare delle rimanenze iniziali adeguate
Importo dell'imposta sostitutiva versata
Modalità di rilevazione contabile adottata
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.
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La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti disposizioni volte a consentire alle imprese di adeguare le rimanenze iniziali di magazzino al 31 dicembre 2023. Questo adeguamento, rivolto esclusivamente alle imprese in contabilità ordinaria che non adottano i principi contabili internazionali, offre la possibilità di regolarizzare le scritture contabili relative al magazzino, adattandole alla situazione di giacenza effettiva.
Destinatari e periodo di imposta:
Le disposizioni riguardano le imprese che non adottano i principi contabili internazionali e si applicano al solo periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2023 (o al 2023 per i soggetti solari).
Le imprese in contabilità semplificata che adottano il principio di cassa non possono aderire a questa rottamazione delle rimanenze iniziali. Per le imprese che adottano la contabilità semplificata, è importante infatti notare che le variazioni delle rimanenze non incidono direttamente sulla determinazione del reddito d'impresa. Questo perché, in conformità al principio di cassa, le spese relative alle merci sono considerate nel periodo d'imposta in cui avviene effettivamente il pagamento. In altre parole, poiché la contabilità semplificata si basa sul principio della registrazione delle transazioni in base alla cassa, le rimanenze di magazzino non influenzano direttamente il reddito imponibile dell'impresa.
Modalità di regolarizzazione:
Le imprese hanno due modalità di regolarizzazione a disposizione:
Eliminazione delle esistenze iniziali sovrastimate:
In caso le rimanenze iniziali siano state valutate in quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, l'adeguamento comporta il pagamento dell'IVA sull'ammontare eliminato, applicando l'aliquota media del 2023 e un coefficiente di maggiorazione specifico per diverse attività. Inoltre, si deve versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% della differenza tra l'ammontare calcolato e il valore eliminato.
Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente:
Se le rimanenze iniziali sono state sottovalutate, si procede all'iscrizione delle esistenze mancanti, con il pieno riconoscimento fiscale. In questo caso, si paga un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sempre al 18%, applicata al valore iscritto.
Richiesta e versamento delle imposte:
È fondamentale richiedere l'adeguamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al 31 dicembre 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, con la prima scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi del 2024.
Effetti e imposta sostitutiva:
L'adeguamento non comporta conseguenze sanzionatorie e i valori risultanti sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d'imposta successivo. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, né dell'IRAP.
Nota integrativa per le società di capitali:
Le società di capitali devono fornire una dettagliata illustrazione dell'adeguamento effettuato nella Nota Integrativa, specificando l'ammontare delle rimanenze iniziali adeguate, l'importo dell'imposta sostitutiva versata e la modalità di rilevazione contabile adottata.
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LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Articolo 1 commi:
78. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. L'adeguamento di cui al comma 78 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
82. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
85. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Codice tributo 6099 per saldo IVA 2023: istruzioni per il pagamento, rateizzazione, differimento e compensazione.
Periodo di imposta:
2023
Codice Tributo:
6099
Importo dovuto:
Indicato nel rigo VL38 ("Totale Iva dovuta") della dichiarazione IVA annuale 2023.
Se superiore a 10,33 euro, riportato nel rigo VX1 ("Iva da versare") della dichiarazione.
Scadenze:
Saldo in unica soluzione: 16 marzo 2024
Rateizzazione:
10 rate mensili di pari importo (da marzo a dicembre 2024)
Maggiorazione dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima
Scadenze:
16 marzo 2024 (rata 1)
16 aprile 2024 (rata 2)
...
16 dicembre 2024 (ultima rata + 2,97% di interesse)
Differimento:
Al 30 giugno 2024:
Maggiorazione 1,6% (0,4% per ogni mese di ritardo)
Rateizzazione da luglio 2024
Scadenze:
1° luglio 2024
16 luglio 2024
...
16 dicembre 2024
Al 31 luglio 2024:
Maggiorazione 2,0064% (1,6% + 0,4% calcolata anche sull'1,6%)
Rateizzazione da agosto 2024
Scadenze:
31 luglio 2024
20 agosto 2024
...
16 dicembre 2024
Compensazione Credito IVA:
Utilizzo in compensazione in F24:
Fino a 5.000 euro: dal 1° gennaio 2024
Oltre 5.000 euro: dopo apposizione del visto di conformità e dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
Novità 2024:
Termine ultimo per il saldo IVA: 16 dicembre 2024
Rateizzazione in 10 rate mensili con interessi 0,33% mensile
Differimento al 30 giugno 2024 con maggiorazione 1,6%
Differimento al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, ma con maggiorazione 2,0064%
Canale telematico Entratel/Fisconline per l'invio dei modelli F24.ì
Visto di conformità obbligatorio per compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro.
Canale telematico Entratel/Fisconline obbligatorio per l'invio dei modelli F24 con compensazione di crediti IVA.
Termini di ricerca:
Saldo IVA 2023, codice tributo 6099, rateizzazione, differimento, compensazione, visto di conformità, Entratel/Fisconline
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Audit volontaria per il credito d'imposta sulla formazione 4.0: una strategia per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa
Nel panorama aziendale attuale, l'investimento nella formazione dei dipendenti è sicuramente fondamentale per rimanere competitivi e adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato. Per incentivare le aziende ad investire nella formazione, il nostro Governo ha previsto anche uno specifico e vantaggioso credito di imposta formazione 4.0. Tuttavia, per evitare sanzioni per errata applicazione della norma o conteggi errati, è opportuno considerare l'audit volontaria come una strategia indispensabile. In questo articolo, esploreremo l'importanza dell'audit volontaria per il credito d'imposta sulla formazione 4.0 come mezzo per garantire la conformità normativa e prevenire sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
"Massimizza i vantaggi, evita le sanzioni: L'audit volontaria per il credito d'imposta sulla formazione 4.0 assicura la conformità e la tranquillità finanziaria!"
Verifica indipendente dei conteggi:
L'audit volontaria permette di ottenere una verifica indipendente dei conteggi effettuati per il credito d'imposta sulla formazione aziendale. Un consulente esterno specializzato analizzerà attentamente le informazioni, i dati contabili, i documenti di supporto e i criteri di ammissibilità per verificare la correttezza dei calcoli effettuati. Questo processo di verifica indipendente riduce il rischio di errori e imprecisioni nei conteggi, garantendo che l'azienda possa presentare dati accurati e conformi alle norme.
Identificazione tempestiva delle non conformità:
L'audit volontaria consente di identificare tempestivamente eventuali non conformità normative o errori nei conteggi del credito d'imposta per la formazione. I consulenti esterni esperti eseguiranno un'analisi approfondita dei requisiti normativi e delle politiche aziendali per accertare che tutte le procedure siano state seguite correttamente. Qualsiasi non conformità o errore potrebbe essere individuato e corretto prima che si trasformi in una potenziale violazione o sanzione. Questa identificazione tempestiva consente all'azienda di prendere le azioni correttive necessarie per garantire la conformità normativa.
Riduzione del rischio di sanzioni finanziarie:
L'audit volontaria per il credito d'imposta sulla formazione 4.0 aiuta a ridurre significativamente il rischio di sanzioni. Attraverso una revisione accurata e indipendente, gli auditor esterni contribuiscono a garantire che l'azienda si conformi alle disposizioni normative in vigore. L'evitare sanzioni non solo preserva l'integrità finanziaria dell'azienda, ma mantiene anche la sua reputazione intatta, evitando possibili conseguenze negative per l'immagine aziendale.
Concludendo:
La revisione volontaria esterna del fascicolo credito d'imposta formazione 4.0 si rivela un'importante strategia per evitare sanzioni amministrative e garantire la conformità normativa.
"Conferisci fiducia ai tuoi numeri, elimina i rischi: L'audit volontaria per il credito d'imposta sulla formazione 4.0 garantisce dati accurati e protegge la tua azienda dalle sanzioni amministrative !"
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L’Agenzia delle Entrate ha di recente avviato degli accertamenti in relazione al credito d’imposta per la formazione 4.0, invitando i contribuenti a presentarsi entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente e con la documentazione a supporto dell’agevolazione.
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Dal 01 gennaio 2024 il tasso degli interessi legali, ex articolo 1284 del Codice Civile, passa dal 5% al 2,5%.
A stabilire la diminuzione è il Decreto MEF del 9.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023.
Articolo 1) La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850
Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085
Ravvedimento operoso codice 1040
Ravvedimento f24 a zero
Ravvedimento LIPE
Articolo 1284 Codice Civile - Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al ___ per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Si ricorda che la misura del saggio di interessi era:
nel 2023 pari al 5%
nel 2022 pari al 1,25%
nel 2021 pari allo 0,01%
nel 2020 pari allo 0,05%
nel 2019 pari allo 0,8%
nel 2018 pari allo 0,3%
nel 2017 pari allo 0,1%
nel 2016 pari allo 0,2%
Francesco Cacchiarelli economista d'impresa dal 1989
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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Il credito d’imposta sulle commissioni sui pagamenti elettronici, come il POS, è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. L’agevolazione è destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro
Le tipologie di transazioni soggette all’erogazione del credito d’imposta sono tutti i pagamenti con carta di credito, debito, prepagata o mediante altri strumenti di pagamento digitali quali POS, e-wallet, smartphone o smartwatch.
Ai fini dell'ottenimento del “Bonus POS 2023” non potranno essere considerate le commissioni relative a transazioni effettuate tramite terminale POS, per cui viene emessa fattura intestata ad una partita IVA.
Il credito di imposta per i pagamenti elettronici è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il codice da indicare nel modello F24 telematico è il codice tributo 6916 denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici”.
Nel modello F24 i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Il credito d'imposta dovrà successivamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Per beneficiare del Credito di Imposta sulle commissioni, l'Esercente deve:
-scaricare il rendiconto prodotto e messo a disposizione - ad esempio da Nexi - relativamente alle transazioni effettuate con carte dei circuiti internazionali (Visa, Mastercard, UPI, JCB). Per le commissioni derivate da transazioni su circuito PagoBANCOMAT, il rendiconto viene emesso solitamente dalla propria Banca;
-consegnare tutta la documentazione al proprio "commercialista".
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