Scatto Istat sempre aggiornato. Per chi possiede un appartamento affittato (non a cedolare secca) ogni anno è possibile aumentare il canone di affitto in base all'aumento Istat nazionale dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (Indice FOI che viene pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale).
Occorre vedere il mese in cui scade l'anno di affitto ed applicare il corrispondente indice Istat aumentato solitamente del 75% .
Come usare l'indice Istat per il calcolo del nuovo canone di locazione se si ricade nel caso del 75%, esempio scatto pubblicato 2%:
2,0% (variazione percentuale registrata rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) moltiplicato 0,75 uguale 1,50% Il canone mensile aumenterà quindi dell’ 1,50%.
Ad esempio applicando al vecchio canone di euro 1.000,00 l’adeguamento dell’1,50% avremo un canone aggiornato pari a euro 1.015,00.
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Dicembre 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a dicembre 2022: +0,6% (variazione ridotta al 75% = 0,450%)
Novembre 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a novembre 2022: +0,7% (variazione ridotta al 75% = 0,525%)
Ottobre 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a ottobre 2022: +1,7% (variazione ridotta al 75% = 1,275%)
Settembre 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a settembre 2022: +5,1% (variazione ridotta al 75% = 3,825%)
Agosto 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto ad agosto 2022: +5,2% (variazione ridotta al 75% = 3,90%)
Luglio 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a luglio 2022: +5,7% (variazione ridotta al 75% = 4,275%)
Giugno 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a giugno 2022: +6% (variazione ridotta al 75% = 4,50%)
Maggio 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a maggio 2022: +7,2% (variazione ridotta al 75% = 5,40%)
Aprile 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto ad aprile 2022: +7,9% (variazione ridotta al 75% = 5,925%)
Marzo 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a marzo 2022: +7,4% (variazione ridotta al 75% = 5,55%)
Febbraio 2023 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a febbraio 2022: +8,9% (variazione ridotta al 75% = 6,675%)
Dicembre 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a dicembre 2021: +11,3% (variazione ridotta al 75% = 8,475%)
Novembre 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a novembre 2021: +11,5% (variazione ridotta al 75% = 8,625%)
Ottobre 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto ad ottobre 2021: +11,5% (variazione ridotta al 75% = 8,625%)
Settembre 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a settembre 2021: +8,6% (variazione ridotta al 75% = 6,45%)
Agosto 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a agosto 2021: +8,1% (variazione ridotta al 75% = 6,075%)
Luglio 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a luglio 2021: +7,8% (variazione ridotta al 75% = 5,85%)
Giugno 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a giugno 2021: +7,8% (variazione ridotta al 75% = 5,85%)
Maggio 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a maggio 2021: +6,8% (variazione ridotta al 75% = 5,10%)
Aprile 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto ad aprile 2021: +5,8% (variazione ridotta al 75% = 4,350%)
Marzo 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a marzo 2021: +6,4% (variazione ridotta al 75% = 4,8%)
Febbraio 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a febbraio 2021: +5,6% (variazione ridotta al 75% = 4,2%)
Gennaio 2022 aggiornamento canone di affitto. Variazione ISTAT rispetto a gennaio 2021: +4,7% (variazione ridotta al 75% = 3,525%)
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I tassi di interesse Euribor vengono generalmente distinti in base alla loro durata (Euribor 1 mese, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi ecc..) e il divisore potrebbe essere 360 o 365 giorni.
Tasso Euribor (360 giorni) a 6 mesi:
05/04/2023 3,339 %
04/04/2023 3,359 %
03/04/2023 3,335 %
31/03/2023 3,341 %
30/03/2023 3,312 %
Il calcolo dell'Euribor a 3 mesi viene effettuato ogni giorno. Tale indice viene aggiornato frequentemente proprio perché è utilizzato come riferimento per il calcolo del tasso di interesse dei mutui variabili.
Rilevazione del Tasso Euribor 3 mesi (360):
05/04/2023 3,055 %
04/04/2023 3,052 %
03/04/2023 3,053 %
31/03/2023 3,038 %
30/03/2023 3,052 %
29/03/2023 3,015 %
28/03/2023 2,990 %
27/03/2023 3,012 %
24/03/2023 3,025 %
23/03/2023 2,990 %
1 mese 3 M 6 M 12 M
05/04 2.89 3.06 3.34 3.63
04/04 2.90 3.05 3.36 3.64
03/04 2.93 3.05 3.34 3.65
QUANDO UN TASSO DI INTERESSE È DA CONSIDERARE USURAIO ?
Sulla base delle rilevazioni di Banca d'Italia, il Dipartimento pubblica annualmente sulla gazzetta ufficiale la classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee, e con frequenza trimestrale i cosiddetti “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono usurari (art. 644, comma 3 del codice penale, Legge n. 108/1996, art. 2). Il “decreto classificazioni” e il “decreto tassi” vengono affissi in tutte le banche e sono disponibili anche sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.
Tassi usura IV trimestre 2018 - 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018
Tassi usura III trimestre 2018 - 01 luglio 2018 al 30 settembre 2018
Tassi usura II trimestre 2018 - 01 aprile 2018 al 30 giugno 2018
I trimestre 2018 - 01 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
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Art. 644 Codice Penale - Usura
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Art. 1815 Codice Civile - Interessi
1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Tassi di usura IV trimestre 2016 periodo ottobre - dicembre 2016. Con il Decreto del 26 settembre 2016, il M.E.F. ha comunicato i tassi usurari per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Come previsto dal DL 70/2011 i tassi soglia sono calcolate aumentando il T.E.G.M. del 25% e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Lo scarto tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
Si ricorda che l'art. 644 del Codice Penale prevede: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
Si ricorda che l'art. 644 del Codice Penale prevede: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
Bibliografia tassi usura 2016:
Quarto trimestre 2016:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 27 settembre 2016 con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il Decreto del 26 settembre 2016
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Terzo trimestre 2016:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 28 giugno 2016 con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 giugno 2016
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Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 giugno 2016
Secondo trimestre 2016:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 25 marzo 2016 con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 marzo 2016
Primo trimestre 2016:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 22 dicembre 2015 con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il Decreto del 21 dicembre 2015
Clicca qui per scaricare il Decreto del 21 dicembre 2015
Bibliografia tassi usura 2015:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 28 settembre con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 22 giugno con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 27 marzo con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 29 dicembre con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi soglia del quarto trimestre 2015
Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi soglia del quarto trimestre 2015
Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 settembre 2015
Clicca qui per scaricare il Decreto del 19 giugno 2015
Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 dicembre 2014
Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 dicembre 2014
Serie storica dei tassi di usura:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 30 settembre con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi soglia del quarto trimestre
Clicca qui per scaricare il Decreto del 30 settembre 2014
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 26 giugno con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il Decreto del 25 giugno 2014
Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi soglia del terzo trimestre
Clicca qui per scaricare il Decreto del 24 marzo 2014
Clicca qui per scarica il comunicato stampa della Banca d'Italia del 25 marzo 2014 con annessa tabella tassi soglia
Clicca qui per scaricare il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2013
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa Banca d'Italia del 30 dicembre 2013
Tassi effettivi globali medi (TEGM)
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.
Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.
Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2021
BENZINA SENZA PIOMBO
I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.
|
La rilevazione è stata effettuata nel giorno 15/01/2018
I dati delle tabelle sono in Euro. La colonna "Unità" esprime valori in Litri. L'ultima colonna (+/-) indica le variazioni rispetto alla settimana precedente.
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|
Prezzi medi
|
|
|||
Destinazione dei prodotti petroliferi
|
Unità
|
AL CONSUMO(2)
|
ACCISA
|
I.V.A.
|
AL NETTO IMPOSTE
|
+/-
|
CARBURANTI(3)
|
|
|
|
|
|
|
Benzina senza Pb
|
1.000
|
1.566,62
|
728,40
|
282,51
|
555,71 |
5,11
|
Gasolio Auto
|
1.000
|
1.441,24
|
617,40
|
259,90
|
563,94
|
5,56
|
Gpl auto
|
1.000
|
677,56
|
147,27
|
122,18
|
408,11
|
-0,04
|
|
|
|
|
|
|
|
COMBUSTIBILI PER USO RISCALDAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
Gasolio riscaldamento
|
1.000
|
1.242,54
|
403,21
|
224,06
|
615,27
|
11,67
|
|
|
|
|
|
|
|
COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALI
|
|
|
|
|
|
|
O.C. Fluido BTZ 1%S
|
tonn.
|
832,90
|
166,84
|
75,72
|
590,34
|
11,56
|
Olio combustibile B.T.Z.
|
tonn.
|
421,10 |
31,39
|
n.a.
|
389,71
|
-0,2
|
1) Il campo "Variazione" visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
2) Il campo "Netto" e' da intendersi "Prezzo al netto delle imposte".
3) Per l'Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.
Fonte: Sito web Ministero dello Sviluppo Economico
Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2021
GASOLIO AUTO
I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.
|
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2021
GPL AUTO
I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.
|
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2021
Gasolio riscaldamento
I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.
|
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico